Incarto n. 81.2012.67 DA 97/2012
Bellinzona 6 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 97/2012 del 9 gennaio 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
1. 1. furto
per avere, a __________ in data 18 novembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno del proprio datore di lavoro ACPR 1 CHF 1'300.00 in contanti;
2. furto di poca entità
per avere, a __________ in data 22 novembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno del proprio datore di lavoro ACPR 1 una banconota da CHF 200.00 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatore privato);
e propone la condanna a
1 Alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14.
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
richiamato il verbale del 6 novembre 2013;
preso atto del ritiro della querela da parte dell’accusatore privato ACPR 1 con lettera 29 agosto 2013;
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di furto ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP per avere, a __________, in data 18 novembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno del proprio datore di lavoro ACPR 1 CHF 1'300.- in contanti.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
stralcia il procedimento dai ruoli per quanto riguarda alla questione di cui al punto 2 del decreto d’accusa per ritiro querela.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale