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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.12.2013 81.2012.504

13. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·746 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

Volltext

Incarto n. 81.2012.504 DA 5834/2012

Bellinzona 13 dicembre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1       , __________,  

visto                                  il decreto d’accusa n. 5834/2012 del 13 dicembre 2012;

preso atto                          che il   ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 110 Km/h (peraltro da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 2’250.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 25.10.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).

rilevato                              che l’imputato chiede che la sanzione tenga conto dell’effettiva velocità e che si faccia in modo che egli non debba rifare gli esami per il conseguimento della licenza;

richiamati                          gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 34, 42, 46, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere, il __________ a __________, circolato con la vettura __________ targata TI __________ a velocità superiore al limite consentito: la velocità era di almeno 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, in virtù sia delle sue dichiarazioni sia degli accertamenti effettuati dalla vettura di polizia che lo ha seguito.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                         2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

                                 3.    È revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- per complessivi fr. 2’250.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.10.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).

                                 4.     Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- per complessivi fr. 13'500.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 09.10.2013, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 150 (art. 36 CP).

                                 5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 6.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1    

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    fr.                            300.-          multa

                                    fr.                         2'250.-          pena pecuniaria

                                    fr.                           100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         2'750.-          totale

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