Incarto n. 81.2012.333/ DA 3535/2011
Bellinzona 5 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lucile Martinez in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 3535/2011 del 12 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'000.00 (novemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS). 2. Alla multa di CHF 3'000.00 (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.00 (duecento). 4. Conferma il sequestro di un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola 12304, operato dalla Polizia cantonale a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP). 5. Ordina, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del fucile marca __________, modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011. 6. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno. 7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata tra-scorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede ;
richiamati gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 33 cpv. 1 LArm; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi per avere
detenuto armi, senza averne il diritto, sapendo o dovendo sapere che gli era stato revocato il permesso di acquisto e detenzione di armi, e meglio per avere a __________, in data 6 giugno 2011, con l’intento di sostenere l’esame di abilitazione alla caccia, detenuto due fucili, uno marca __________ modello 66.S calibro 8x68 numero __________, di sua proprietà e l’altro marca __________, modello S.P.A. calibro 12x70 numero __________, di proprietà di __________;
1.1 IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi per i fatti avvenuti ad __________ il 20 giugno 2011 di cui alla seconda posizione dell’elenco nel decreto d’accusa;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 4’500 (quatromilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.00 (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta.
3. Conferma il sequestro del fucile marca __________ modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011(art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).
4. Autorizza, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola __________, operato dalla Polizia cantonale a__________, presso il __________, in data 6 giugno 2011
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’000.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1'500.00 totale