Incarto n. 81.2012.321 DA 3328/2012
Bellinzona 30 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA 3328/2012 del 19 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
minaccia
per avere, a __________, sul piazzale di sosta dell’emporio __________ sito in via __________, in data 19 gennaio 2012, incusso spavento o timore ad __________ e a __________ e meglio, per averli – per sua stessa ammissione – minacciati rivolgendogli la frase “Vi ammazzo”
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 180.- (centottanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
che gli accusatori privati chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
richiamati gli art. 22, 34, 42, 47, 106, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di minaccia (art. 180 CP), rispettivamente tentata minaccia (art. 180 e 22 CP), per avere , a Chiasso, sul piazzale di sosta dell’emporio__________ sito in via __________, in data 19 gennaio 2012, incusso spavento o timore ad __________ e nelle medesime circostanze di fatto per avere tentato di incutere spavento o timore a __________ e meglio, per averli – per sua stessa ammissione – minacciati rivolgendo loro la frase “Vi ammazzo”;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 180.- (centottanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Si rinviano gli accusatori privati __________ e __________ al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale