Incarto n. 81.2011.6 DA 191/2011
Bellinzona 11 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: __________, __________)
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere impiegato dal __________, a __________ presso il negozio __________ del __________, __________, cittadina bosniaca, non autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 24 gennaio 2011 n. 191/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'200.- (duemiladuecento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
che l’accusatore privato / il patrocinatore dell’accusatore privato postula ;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita e ciò per due motivi: dapprima perché l’imputata non può essere considerata datore di lavoro ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr facendole difetto il necessario potere decisionale. Secondariamente perché tornerebbe applicabile l’errore sui fatti di cui l’art. 13 CP, ritenuto che l’art. 117 LStr prevede la punibilità solo se il reato viene commesso intenzionalmente e al massimo all’imputata può essere ascritta una negligenza, in quanto tale non punibile;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 13 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dal reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
2. La tassa e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale