Incarto n. 81.2011.475 DA 5161/2011
Bellinzona 14 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, dall’__________ al __________, nel __________, consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di marijuana, ma almeno mensilmente 28 grammi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 19a LStup.;
visto il decreto d’accusa n. 5161/2011 del 12 dicembre 2011 del che propone la condanna dell’imputato:
1. Alla multa di CHF 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
rilevato che l’imputato contesta il quantitativo del consumo di marijuana indicato nel decreto d’accusa, di cui ne chiede pertanto la relativa rettifica;
richiamati gli artt. 47, 106 CP; 19a LStup; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per avere tra l’__________ e il __________, nel __________, consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di marijuana, ma almeno 15 grammi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla multa di CHF 100.- (cento);
2.1.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 100.- (cento).
2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
Sezione della popolazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 100.- multa
CHF 50.- tassa di giustizia
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 200.- totale