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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.03.2013 81.2011.393

27. März 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,072 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice

Volltext

Incarto n. 81.2011.393 DA 3974/2011

Bellinzona 27 marzo 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1        ;

prevenuto colpevole di         sottrazione di una cosa mobile

                                         per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, creandole un considerevole pregiudizio;

                                         fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 del   che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

2.  Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

prospettati                         all’imputato:

-    il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

                                           -    il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

                                    -    il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene;

rilevato                              che l’accusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole;

richiamati                          gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento).

                                               2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                 3.    Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

                                 4.    Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

                                 5.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

                                 6.    IM 1 è assolto dall’imputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                 7.    IM 1 è assolto dall’imputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

                                 8.    IM 1 è assolto dall’imputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.

                                 9.     L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

                                10.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                               11.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1 __________  ACPR 1   

                                        -    per raccomandata

 ,  

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

                                             Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    CHF                        300.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        150.-          spese giudiziarie                 

                                    CHF                        450.-          totale

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