Incarto n. 81.2011.366 DA 3818/2011
Bellinzona 8 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto lil decreto d’accusa n. 3818/2011 del 26 settembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato LU __________ alla velocità di almeno 100 Km/h, malgrado il limite di 50 Km/h, rilevata dal contachilometri dell’auto della polizia che lo seguiva, negligentemente omesso di adeguare convenientemente la propria velocità, scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
2. circolazione con veicolo in stato difettoso
per aver condotto il motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie: con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.rilevato che il difensore chiede la derubricazione dell’imputazione n°1 a infrazione semplice e ritiene che trattandosi di reati puniti con la multa il presente procedimento penale non è giustificato; postula di conseguenza che le spese siano poste interamente a carico dello Stato e che all’imputato siano rifuse adeguate ripetibili oltre a fr. 1000.per i costi sostenuti per la visita psichiatrica;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 90 cifra 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1. infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato LU __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado il limite di 50 Km/h (accertamento effettuato tramite il tachigrafo per controllo della velocità dell’auto della polizia che lo seguiva) e essersi immesso ad una velocità gravemente eccessiva (di almeno 60 km/h) in una stretta via laterale all’interno dell’abitato, scontrandosi con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
1.2. circolazione con veicolo in stato difettoso
per aver condotto il motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie: con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 1 Bellinzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 200.- testi
fr. 1'000.- totale