Incarto n. 81.2011.353 DA 3602/2011
Bellinzona 1 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di Segretaria per giudicare
visto il decreto d’accusa n. DA 3602/2011 del 19 settembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver, __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ __________ alla velocità di 77 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.- (milletrecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con uan epna detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
che l’accusatore privato / il patrocinatore dell’accusatore privato postula ;
rilevato che il difensore chiede la derubrica da infrazione grave a infrazione semplice;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1 e 2 LCStr., in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per aver, a __________, violato le norme medesime, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h (art. 90 cpv. 1 LCStr).
2. Di conseguenza è condannato:
2.1. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.00 (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.00 (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 , __________)
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione delle circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 950.00 totale