Incarto n. 81.2011.267 DA 2650/2011
Bellinzona 9 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________
visto il decreto d’accusa n. 2650/2011 del 18 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale