Incarto n. 81.2011.232 DA 2436/2011
Bellinzona 30 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
IM 1IM 1 __________,
visto il decreto d’accusa n. DA 2436/2011 del 27 giugno 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup), proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 800.- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (ventisette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 1'000.- (mille).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
preso atto che l’opposizione di IM 1 è limitata all’imputazione di guida in stato d’inattitudine;
rilevato che l’imputato chiede il proprio proscioglimento dal capo d’imputazione numero 1;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 31 cpv. 2, 91 cpv. 1 LCStr; 19a LStup ; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
dato atto che il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato per quanto attiene alla condanna per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. Alla multa di CHF 600.- (seicento).
2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La Segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 600.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia
CHF 1'050.- spese giudiziarie
CHF 1'800.- totale