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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.03.2013 81.2011.230

7. März 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,446 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Lesioni semplici, ingiuria, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine

Volltext

Incarto n. 81.2011.230 DA 2404/2011

Bellinzona 7 marzo 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1        , __________ (difensore: DI 1, __________)  

prevenuto colpevole di     1.  lesioni semplici

                                        per avere, a __________ la notte __________, provocato a ACPR 2 le lesioni attestate dal certificato medico 28 gennaio 2010 della dr.ssa __________ dell’Ospedale __________, agli atti;

                                    2. ripetuto danneggiamento

                                        per avere, a __________ la notte __________, intenzionalmente danneggiato, gettandola dalla finestra, la borsetta di ACPR 2 che conteneva effetti personali (danno non quantificato dall’accusatrice privata)

                                        e

                                        per avere, a __________, la notte __________, utilizzando una mazza da baseball, intenzionalmente danneggiato il parabrezza e il lunotto dell’autovettura __________ targata TI __________, a danno di ACPR 1 (danno quantificato in CHF 936,65 come a fattura 13 settembre 2010 del __________ di __________, agli atti);

                                    3.  ingiuria

                                        per avere, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone, nel periodo __________, per il tramite del suo collegamento telefonico __________, offeso l’onore di ACPR 1, ingiuriandola con epiteti vari tra i quali “fai cagare”, “ma vai a cagare deficiente e domani puoi prenderlo in culo”, “cogliona di merda”, “tu zoccola”;

                                    4.  grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, a __________ in data __________, nottetempo, circolando in stato di ebrietà al volante della vettura __________ targata TI __________,

                                        nell’eseguire una svolta a sinistra per immettersi su Via __________ malgrado la segnaletica verticale indicante il divieto generale per tutti i veicoli,

                                        perso la padronanza del veicolo toccando lo spigolo del marciapiede, andando ad invadere la corsia di contromano fuoriuscendo dal campo stradale e terminando la sua corsa urtando le vetture __________ targata TI __________ di __________ e __________ targata TI __________ di __________, danneggiandole;

                                    5.  guida in stato di inattitudine

                                        per avere, a __________ in data __________, circolato al volante della vettura __________ targata TI 1__________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.66/massima 2.14 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 177 CP; 90 cpv. 2, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, richiamati gli artt. 46 cpv. 2, 69 cpv. 1 CP; 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 giugno 2011 n. 2404/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 6'300.- (seimilatrecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (artt. 34 e 36 CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0 (ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 360.- (trecentosessanta).

                                    4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 5'270.- (cinquemiladuecentosettanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 18 agosto 2008, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

                                    6.  Ordina la confisca di una mazza da baseball in legno, di colore naturale, riportante la scritta in nero __________/reperto 105462 (art. 69 cpv. 1 CP).

                                    7.  La nota d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente decreto d’accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                    8.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che producendo un certificato allestito dal Dr.med. __________ (__________) dal seguente tenore:

                                                      Con la presente si certifica che il sig. IM 1, __________, __________, è in cura psichiatrica presso mio studio dal __________ per una problematica di natura ansiosa (attacchi di panico e agorafobia). Asserisce le difficoltà, specialmente al mattino, di uscire da casa per il motivo summenzionato,

                                        il difensore chiede che in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP, l’imputato venga dispensato dalla comparsa personale;

ritenuto                              che i presupposti fissati al riguardo dalla norma risultano adempiuti - segnatamente il grave motivo e la presenza non necessaria dell’imputata (stante quanto già risulta dagli atti) - il Giudice accoglie tale richiesta e dispensa IM 1 dal comparire personalmente a questo dibattimento;

prospettato                        al difensore il reato di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP, per avere l’imputato, a __________ la notte __________, intenzionalmente danneggiato, gettandola dalla finestra, la borsetta di ACPR 2 che conteneva effetti personali;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione di IM 1 dai reati di lesioni semplici e ripetuto danneggiamento e la conseguente reiezione delle richieste risarcitorie avanzate da ACPR 2; per quanto concerne gli altri reati, chiede che la comminando pena venga ridotta -rispetto a quanto prospettato dal decreto d’accusa - da seguita nella forma del lavoro di pubblica utilità, non superiore alle 300 ore;

visti                                   gi artt. 1, 34, 37, 39, 46, 47, 109, 123 cifra 1, 177 CP; 31 cpv. 2, 90 cpv. 2, 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), ingiuria (art. 177 CP), grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 2) e guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  Al lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore.

                                               2.1.1. Il condannato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                 3.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

                                 4.    Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), corrispondenti a CHF 5'270.- (cinquemiladuecentosettanta), decretata il 18 agosto 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di IM 1 ma ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

                                        5.    È ordinata la confisca e la distruzione della mazza da baseball in legno, di colore naturale, riportante la scritta in nero __________, di cui al reperto 105462.

                                 6.    Le accusatrici private ACPR 2 e ACPR 1 sono rinviate al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

                                 7.    IM 1 è assolto dalle imputazioni di ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti descritti dal decreto d’accusa a suo carico e di danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 CP in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP) per quanto prospettato in sede dibattimentale.

                                 8.    Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 600.- (seicento) sono poste nella misura di CHF 480.- (quattrocentottanta) a carico di IM 1 e nella misura di CHF 120.- (centoventi) a carico dello Stato.

                                        8.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                        8.2.  La nota d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente giudizio, verrà tassata con decisione separata.

                                 9.    A titolo di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, all’imputato è riconosciuto l’importo di CHF 200.- (duecento).

                                10.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                               11.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

  (per sé e per IM 1, __________)  

                                        -    per raccomandata

    (per sé e per ACPR 1, __________)   (per sé e per ACPR 2, __________)  

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

                                            Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

                                             Servizio reperti, Bellinzona

                                             Divisione della giustizia, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    CHF                        160.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        320.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        480.-          totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                            40.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             80.-          spese giudiziarie           

                                    fr.                            120.-          totale

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