Incarto n. 81.2011.121 DA 1407/2011
Bellinzona 8 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1407/2011 del 18 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto siccome non è stata una sua iniziativa, si è fidato dei suoi avvocati;
richiamati gli art. 13, 292 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di cui al DA 1407/2011 del AINQ 1, __________.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale