Incarto n. 81.2011.12 DA 286/2011
Bellinzona 21 agosto 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del 31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:
“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole didiffamazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP). 2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento). 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.
che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio in dubio pro reo;
richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che: “ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
3. La richiesta dell’accusatore privato di risarcimento danni è respinta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 920.00 totale