Incarto n. 81.2011.116 DA 1179/2011
Bellinzona 7 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 disoccupato (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1179/2011 del 4 aprile 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.- (milleduecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2. Alla multa di fr. 1'300.- (milletrecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 44 (quarantaquattro). 3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 370.-. 5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, decretata nei suoi confronti dal MP il 17.03.2008, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (quarantacinque). 6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito limitatamente al capo d’imputazione n. 1, avendo agito per legittima difesa, chiedendo semmai una derubricazione in vie di fatto, rispettivamente la riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca della sospensione condizione della precedente pena;
richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 46 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1. lesioni semplici
per avere, a __________, il __________, colpito con un pugno al volto ACPR 1, facendolo cadere a terra, dove lo colpiva nuovamente con un calcio alla caviglia destra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico del __________ della dr.ssa __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;
1.2. guida in stato di inattitudine
per avere, a __________, in Via __________, il __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________, di sua proprietà, essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.13 - max. 1.52 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1’050.- (millecinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 720.- (settecentoventi) senza motivazione scritta.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 17.03.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 420.00 spese giudiziarie
fr. 1920.00 totale