Incarto n. 50.2007.1 DA 4590/2006
Bellinzona 8 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15 gennaio 2007 da
IS 1 difesa da: DI 1
con la quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 4590/2006 dell’11 dicembre 2006;
rilevato che con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di accusa;
preso atto che con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1 ha comunicato “che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per errore direttamente all’accusata il giorno 11 dicembre 2006”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che per l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);
che già al momento dell’ultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo (cfr. verbale 9 novembre 2006);
che il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei responsabili del centro, all’indirizzo del padre a __________;
che il 1° settembre 2006 l’avv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come difensore (cfr. act 1), chiedendo l’invio del rapporto di polizia e promettendo l’inoltro entro breve della procura;
che il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire quest’ultima all’autorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore quanto da lui richiesto;
che, nondimeno, il 28 settembre 2006 l’accusata è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale l’avv. DI 1 era stata nominato difensore d’ufficio (cfr. act 6);
che per l’art. 209 CPP il decreto di accusa è intimato all’accusato, al difensore e alla parte civile;
che in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (v’è invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);
che per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno cominciato a decorrere;
che l’opposizione interposta assieme all’istanza di restituzione del termine è quindi da ritenere tempestiva;
che l’istanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;
visti gli art. 21, 22, 209 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza è priva di oggetto.
2. L’opposizione 15 gennaio 2007 è tempestiva.
2.1. La Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: