Incarto n. 50.2005.8 DAP 2833/2002
Bellinzona 30 agosto 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 19 aprile 2005 da
IS 1 nella
difesa da: DI 1
mediante la quale è chiesta la revoca, subordinatamente la sospensione condizionale, della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato;
preso atto che con osservazioni 2 maggio 2005 il CRTE 1 si è opposto all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con RA 1, cittadino spagnolo in Svizzera dal 1991 e attualmente domiciliato a __________ nel comune di __________ (cfr. doc. E);
che con l’istanza che ci occupa è chiesta in vista del ricongiungimento famigliare in via principale la revoca dell’espulsione e in via subordinata la sospensione condizionale della pena accessoria;
che con l’istanza è stato prodotta copia dell’atto di matrimonio (cfr. doc. B) e dall’esame dei dati dello stato civile risulta che il matrimonio è stato riconosciuto e iscritto in Svizzera;
che il marito, cameriere presso il ristorante __________ di __________ (cfr. doc. D) ha versato agli atti una dichiarazione, nella quale attesta di aver contratto matrimonio con la ferma volontà di fondare una famiglia assieme all’istante (cfr. doc. F);
che nelle suddescritte circostanze, tenuto conto che prima dei fatti in parola la signora IS 1 era incensurata, che alla luce del tipo di reato da lei commesso non risultano a questo punto esserci pericoli di ordine pubblico e che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con sentenza 9 maggio 2003 del Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.