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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2005 50.2005.6

4. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·721 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

revoca dell'espulsione

Volltext

Incarto n. 50.2005.6 DA 1412/2005

Bellinzona 4 maggio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 14 aprile 2005 da

IS 1 difeso da: DI 1  

mediante la quale               chiede in via principale la revoca e in via subordinata la sospensione dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 975 del 20 marzo 2003;

preso atto                          che con osservazioni 25 aprile 2005 il CRTE 1 , si è opposto all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa 20 marzo 2003 (n. 975/2003) del Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, IS 1 (alias __________ __________) è stato dichiarato colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

                                         che con l’istanza che ci occupa è chiesta la revoca, subordinatamente la sospensione, dell’espulsione;

                                         che a sostegno della richiesta IS 1 rileva che durante la sua permanenza in Svizzera ha avuto una relazione con una cittadina ticinese e che il 9 novembre 2003 è nato da questa relazione __________, che è cittadino svizzero;

                                         che nelle sue intenzioni vi è il ricongiungimento famigliare (cfr. doc. C e domanda di domicilio prodotta nell’incarto penale);

                                         che l’istante ha contravvenuto all’ordine di espulsione ed è stato arrestato a Locarno presso l’Ufficio degli stranieri, dove si era recato, residendo in Svizzera, per regolarizzare la sua posizione;

                                         che per questa infrazione è stato perseguito dal Procuratore pubblico CRTE 1 che ha proposto, ritenuto che vi era pure il reato di ricettazione di due paia di calzoni, la pena di 40 giorni di detenzione e la revoca della sospensione della precedente condanna (cfr. DA n. 1412 dell’11 aprile 2005);

                                         che questa proposta è stata confermata al dibattimento del 3 maggio 2005;

                                         che il Procuratore pubblico si è opposto all’istanza di revoca dell’espulsione, sostenendo che IS 1 non ha rapporti con il figlio e che secondo gli accertamenti eseguiti dalla polizia cantonale nel febbraio di quest’anno la madre non vuole più saperne del padre (cfr. doc. 3 allegato alle osservazioni);

                                         che il 10 febbraio 2005 l’istante ha riconosciuto la paternità di __________ (cfr. doc. A);

                                         che dagli accertamenti della polizia, ripresi dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione nello scritto 25 aprile 2005 (cfr. doc. 1 allegato alle osservazioni del PP), risulta che apparentemente la madre non voglia più avere contatti con IS 1;

                                         che tuttavia dall’incarto penale si evince che il 19 aprile 2005 dalle 14.35 alle 16.30 e il 24 aprile 2005 dalle 14.20 alle 15.20 la madre e __________ hanno reso visita al padre presso il carcere della Stampa, dove egli sta scontando la pena detentiva;

                                         che in considerazione delle recenti infrazioni commesse dall’istante la revoca dell’espulsione non entra in linea di conto;

                                         che alla luce degli sviluppi più recenti nelle relazioni di IS 1 con __________ e la madre, benché non sia ancora del tutto chiaro se la madre desideri effettivamente riprendere il rapporto con l’istante, si giustifica sospendere condizionalmente la pena per non compromettere un’eventuale ricongiungimento famigliare;

                                         che il tempo di prova è fissato in due anni;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,

pronuncia:                1.     In parziale accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 (alias __________ __________) con decreto di accusa 20 marzo 2003 è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono carico del richiedente.

                                 3.     Intimazione a:

      Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Comando polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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