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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.07.2003 50.2003.12

4. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·441 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 50.2003.12/KRM DAP 2618/2001

Bellinzona 4 luglio 2003  

Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 9 maggio 2003 da

__________      

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto d'accusa n. 2618/2001 del 26 novembre 2001, cresciuto in giudicato;

preso atto                          che con osservazioni 12 giugno 2003 il Procuratore pubblico __________ ha formulato preavviso negativo alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che                                    con decreto di accusa 26 novembre 2001 del Procuratore pubblico __________, __________ è stato dichiarato colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato ad una pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare;

che                                    con l'istanza che qui ci occupa è chiesta la revoca dell'espulsione;

che                                    l'istante afferma di aver contratto matrimonio a Ginevra con una connazionale il 18 novembre 2002 e che essendo sua intenzione chiedere un'autorizzazione di soggiorno è necessario revocare l'espulsione;

che                                    dagli atti risulta che nel novembre 2001 il condannato, anziché lasciare il nostro paese, si è trasferito tranquillamente nel Canton Ginevra, dove risiede da allora;

che                                    il mancato ossequio della sentenza denota una particolare refrattarietà al rispetto della legge e dell'ordine pubblico;

che                                    siffatto comportamento non merita protezione;

che                                    nulla modifica il fatto che egli si sia sposato con una connazionale che beneficerebbe, a suo dire, del permesso C, poiché il matrimonio è avvenuto, come ha rilevato il Procuratore pubblico, dopo la decisione e mentre soggiornava illegalmente in Svizzera (a questo proposito si osserva che contro la decisione penale di espulsione cresciuta in giudicato non è dato ricorso come invece sembrerebbe affermare il condannato nell'istanza);

che                                    pertanto, la questione della formalizzazione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;

che                                    l'istanza deve così essere respinta;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e,  e cpv. 3 CPP

pronuncia

                                        1.  L'istanza è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico del richiedente.

                                         3.  Intimazione:

                                             - __________

                                             - Procuratore pubblico __________

Il presidente:                                                                              La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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