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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.02.2013 30.2010.288

11. Februar 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,285 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Manovra di sorpasso a destra

Volltext

Incarto n. 30.2010.288 35063/709

Bellinzona 11 febbraio 2013  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2010 presentato da

 RI 1

contro

la decisione 3 dicembre 2010 n. 35063/709 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 12 gennaio 2011 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con risoluzione 3 dicembre 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra alla guida della vettura TI __________.

                                         Fatti accertati il 22 settembre 2010 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Preliminarmente occorre chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito in presenza del denunciante, dell’agente di polizia e della testimone.

                                         A questa richiesta non può essere dato seguito tenuto conto che la Legge di procedura per le contravvenzioni (nella versione 19 dicembre 1994, applicabile alla fattispecie) prevede che la procedura si svolge in forma scritta. L’insorgente deve sollevare tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale in ossequio anche al principio della buonafede processuale.

                                         In questo senso, l’allegato ricorsuale presentato risulta esaustivo.

                                         Nulla osta, a questo punto, all’esame del ricorso nel merito sulla base dell’art. 12 vLPContr).

                                 2.     Giusta l’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra in seguito a una denuncia sporta dal sorpassato.

                                         Il denunciante, in un esposto datato 22 settembre 2010, ha illustrato la presunta manovra nei seguenti termini:

                                         “(…) In località __________, poco prima del ponte sull’omonimo fiume, dove la strada forma un dosso a schiena d’asino, con [visibilità] limitata, esponevo il segnale di direzione sinistro.

                                         Questo perché subito [dopo] il dosso volevo svoltare da quella parte per raggiungere la discarica Comunale.

                                         Proprio nel momento in cui mi concentravo sul traffico e sulla manovra da eseguire, improvvisamente il conducente di un’automobile proveniente da tergo non trovava di meglio che sorpassarmi sulla destra, peraltro a velocità alquanto sostenuta e pericolosa.

                                         L’azzardata manovra mi ha obbligato a spostarmi a sinistra, oltre la linea di sicurezza continua, alfine di agevolare il rientro di quest’automobile, che contrariamente sarebbe finita diritta contro il guidovia di destra, per non dire nel fiume sottostante.

                                         Denuncio questo fatto siccome che con quest’azzardata manovra tale automobilista ha messo in pericolo sia la sua incolumità che la mia. Difatti spostandomi pericolosamente a sinistra avrei potuto scontrarmi con qualche veicolo sopraggiungente in senso contrario, che fortunatamente era ancora abbastanza distante (…).”

                                 4.     Il ricorrente nel proprio gravame, pur ammettendo di aver superato l’altro conducente sulla destra, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli, fornendo la seguente spiegazione: “Come avevo già annunciato (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2010 e osservazioni 12 novembre 2010, ndr) il sottoscritto non ha fatto nessun sorpasso a destra, ma bensì, dopo che l’automobile che mi precedeva aveva messo la freccia a sinistra chiaramente per svoltare, e si era accostato sulla sinistra della carreggiata procedendo alla velocità di 25/30 km /h come lui stesso [h]a dichiarato, il sottoscritto aveva semplicemente scansato rimanendo sulla stessa corsia l’automobile in questione.” Egli sostiene inoltre di aver spiegato all’agente di polizia di aver scansato l’auto dopo che questa si era messa in preselezione, sottolineando tra l’altro che la manovra del denunciante è stata eseguita in corrispondenza della linea di sicurezza continua.

                                 5.     In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.

                                         In concreto, l’intenzione del denunciante di svoltare a sinistra, come pure la presenza del segnale di direzione sinistro sono ammesse da ambo le parti.

                                         Entra perciò in considerazione l’art. 35 cpv. 6 LCStr, secondo cui i veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra. Resta però il dubbio sulla posizione del denunciante al momento del sorpasso e di conseguenza sull’esistenza di uno spazio sufficiente per effettuare il sorpasso sulla destra.

                                         Il ricorrente, senza specificare esattamente dove è avvenuto il sorpasso, si limita ad asserire che il denunciante circolava da parecchie centinaia di metri al limite sinistro della corsia a bassa velocità con l’indicatore di direzione inserito, ovvero in preselezione per svoltare a sinistra. Specifica poi di averlo superato sulla destra senza pericolo, rimanendo nella sua corsia di marcia, in quanto avrebbe avuto lo spazio necessario; egli afferma pure che la sua velocità non poteva essere eccessiva, stante l’incedere ridotto del mezzo superato. Anche le dichiarazioni del denunciante non permettono di stabilire il punto esatto in cui è avvenuto il sorpasso; se da un lato egli sembra situare la manovra ancor prima o in corrispondenza del dosso, dall’altro lato egli afferma di essere stato sorpassato “mentre si concentrava sul traffico e sulla manovra da eseguire”, dichiarazione che induce a credere, come ritenuto dalla polizia (cfr. D3 verbale d'interrogatorio 14 ottobre 2010), che la manovra sia avvenuta nel mentre egli si accingeva a svoltare a sinistra, ovvero dopo il dosso.

                                         D’altra parte, il sorpasso di un veicolo Jeep sul ponte della __________ non è invero concepibile neanche con un veicolo di piccole dimensioni, ciò che induce a credere che, per quanto avventata fosse la manovra compiuta dal ricorrente – tale forse da sorprendere il co-protagonista e indurlo d’istinto a spostarsi a sinistra – la stessa non può essere a priori ritenuta illecita e incompatibile con un sorpasso di una vettura in preselezione, come sostenuto dal ricorrente.

                                         Ad ogni buon conto, oltre alle due versioni dei protagonisti non sussistono altre prove che possano convincere questo giudice della sua colpevolezza.

                                         Ben ponderate le due versioni, non vi è motivo di favorire quella fornita dal denunciante a discapito di quella del denunciato e viceversa anche se, a ben vedere, mal si comprende come abbia fatto il denunciante, nella situazione di estremo pericolo da lui asserita, a notare la targa di un veicolo che lo stava sorpassando “improvvisamente” e che procedeva a una velocità, a suo dire, “sostenuta e pericolosa”.

                                 6.     In conclusione, persistendo dubbi e incertezze circa l’effettiva posizione del denunciante e non offrendo le due versioni contrastanti risposte sufficienti in merito, il giudice non può pervenire al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli e pertanto il ricorso deve essere accolto in applicazione del principio “in dubio pro reo”, che caratterizza il procedimento penale.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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