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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2013 30.2010.204

15. Januar 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,784 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Violazione dell'obbligo di notifica

Volltext

Incarto n. 30.2010.204 MU0079-IND

Bellinzona 15 gennaio 2013  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2010 presentato da

 RI 1  

contro

la decisione 27 agosto 2010 n. MU0079-ind emessa d’CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 10 novembre 2010 presentate dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     ’ CRTE 1 con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 la multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- per violazione dell’obbligo di notifica.

                                         Fatti accertati in occasione di un controllo effettuato il 14 aprile 2010 su un cantiere privato sito in Corso ____________________ a __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1bis e 32a OLCP; 2 lett. c) e d) del Regolamento della Legge d’applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell’11 marzo 2008 (di seguito: Regolamento LDist/LLN).

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento e in via subordinata, se venisse confermata, di poter pagare la multa a rate.

                                 C.     L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 5 § 1 e art. 6 § 2 Allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), i cittadini dell’UE-25/AELS che esercitano un’attività lucrativa con assunzione d’impiego in Svizzera, i cittadini di uno Stato membro dell’UE-25/AELS che vengono in Svizzera in qualità di prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati da uno Stato membro dell’UE-25/AELS possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, soggiornare in Svizzera per tre mesi (corrispondente a 90 giorni lavorativi effettivi) per anno civile senza dovere ottenere un permesso dalle autorità competenti in materia di stranieri. Essi sono tuttavia tenuti all’obbligo di notifica.

                                         Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP), in caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 (LDist) e all’articolo 6 dell’Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist). In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene tuttavia al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.

                                         Trattasi di una procedura di notifica particolare, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare l’osservanza delle condizioni lavorative (cfr. art. 19 Allegato I ALC) e in generale all’osservazione del mercato del lavoro. Nel Canton Ticino, la notifica è da fare all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN)

                                         I prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori distaccati (art. 17 lett. b Allegato I ALC) sottostanno all’obbligo di notificarsi unicamente se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist). Nel caso però si tratti di un’attività lavorativa nei seguenti settori, l’art. 6 cpv. 2 ODist prescrive che la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori, sin dal primo giorno:

                                         a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia;

                                         b. ristorazione;

                                         c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche;

                                         d. servizio di sorveglianza e di sicurezza;

                                         e. commercio ambulante;

                                         f. industria del sesso.

                                         Per ottemperare all’obbligo di notifica basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica in rete (via internet), gratuita, che consente inoltre di espletare eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere. In via eccezionale, la notifica può avvenire, sempre a titolo gratuito, tramite la procedura per scritto (per posta o per fax). Non è però possibile effettuare la notifica per posta elettronica (via e-mail). La notifica deve sempre avvenire prima dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LDist) e la stessa può cominciare al più presto otto giorni dopo la notifica dell’inizio di suddetta attività, domenica e giorni festivi compresi (art. 6 cpv. 3 LDist).

                                         In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

                                         Se vi fossero delle modifiche ulteriori a notifica avvenuta, vanno segnalate senza indugio all’ufficio cantonale competente (per il Canton Ticino: l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN), al più tardi prima dell’inizio dell’impiego. Se la notifica è stata effettuata secondo la procedura normale (via internet), il cambiamento sarà comunicato all’ufficio competente per e-mail (senza eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito riferimento alla notifica già effettuata. Se invece la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri e dei tempi summenzionati.

                                         I prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE-25/AELS sottostanti all’obbligo di notifica, che svolgono un’attività di breve durata, che violano gli obblighi di notifica giusta l’art. 9 cpv. 1bis OLCP sono sanzionati con una multa fino a 5000 franchi, che abbiano agito intenzionalmente o per negligenza, conformemente all’art. 32a OLCP.

                                 3.     L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al multato di non aver notificato come prestatore di servizio indipendente di un ramo accessorio all’edilizia, al più tardi otto giorni prima dell’inizio dei lavori, la data d’inizio e la presumibile durata dei lavori, il genere di lavori da eseguire e il luogo esatto d’esecuzione.

                                         La decisione impugnata si fonda sul rapporto di ispezione datato 15 aprile 2010, allestito a seguito di un controllo avvenuto il 14 aprile 2010 alle ore 16.00 da parte di un ispettore dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, dal quale risulta che:

                                         “(…) Lo stesso __________ stava cambiando i serramenti presso un appartamento sito al 7° piano aiuta[t]o nella circostanza dai proprietari dello stabile e committenti sigg. __________, __________ e __________”.

                                         In considerazione della sua presenza sul cantiere, egli è stato diffidato a notificare retroattivamente l’inizio dell’attività, ciò che ha fatto all’indomani del controllo per e-mail.

                                 4.     Nel gravame l’insorgente non contesta sostanzialmente i fatti, ma ritiene la sanzione esagerata, adducendo le seguenti giustificazioni:

                                         “Ho iniziato prima per distribuzione dei serramenti e abbiamo constatato se le misure erano esatte provando a fare un appuntamento dopo l’ispezione del sig. __________ ho provveduto immediatamente a richiedere la notifica dal giorno 14.04.2010”.

                                         In uno scritto successivo del 18 ottobre 2010, cambiando leggermente la propria versione, egli ha asserito che “il giorno 14.4.2010 mi trovavo sul cantiere in Corso __________ a __________ per scaricare e distribuire i serramenti per poi essere pronto per il montaggio il 16.4.2010”.

                                 5.     Nella fattispecie, dal fascicolo processuale emerge che il ricorrente, prestatore di servizio di nazionalità italiana, ha notificato la sua attività lucrativa in data 7 aprile 2010, con inizio lavori a partire dal 16 aprile 2010, ricevendo l’8 aprile 2010, conferma di notifica dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

                                         Nonostante le giustificazioni addotte dal ricorrente, questo giudice non ha motivo di dubitare che l’attività riscontrata in occasione del controllo non costituisce una semplice operazione preliminare volta alla presa di misure, tant’è che nel gravame egli ammette di aver eseguito la posa in un appartamento, seppur a titolo di prova, salvo poi asserire in seguito di essersi trovato sul cantiere unicamente per scaricare e distribuire i serramenti, ciò che costituisce un’evidente contraddizione con la spiegazione iniziale.

                                         Tale attività costituisce indubbiamente una prestazione di servizi ad opera di un cittadino proveniente da uno Stato dell’UE-25/AELS, che rientra nei rami accessori all’edilizia, per cui andava notificata, al più tardi, otto giorni prima del suo inizio. Visto l’anticipo della prestazione effettuata, non sollevando tra l’altro il ricorrente il caso urgente (art. 6 cpv. 3 ODist), egli doveva notificare tale modifica all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, al più tardi prima di iniziare la sua attività lucrativa. Non avendo egli adempiuto a tale formalità secondo le condizioni e i termini previsti dalla procedura (una mail sarebbe bastata), risulta aver violato le prescrizioni per una corretta notifica e trova dunque piena conferma l’infrazione che gli è stata rimproverata dall’autorità di prime cure. Aggiungasi che la successiva richiesta retroattiva non sana la precedente situazione di irregolarità.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, visto che si può parlare per lo meno di grave negligenza per il fatto che il ricorrente era già cognito della procedura di notifica in Svizzera (avendo annunciato diverse prestazioni a far tempo dal 2007) e aveva già un precedente nel 2009, ed è inoltre contenuta nei limiti concessi dalla legge. Tale importo appare idoneo a dissuadere l’insorgente dal commettere ulteriori infrazioni.

                                         Nulla osta per finire a una possibile rateazione della multa. La richiesta non può tuttavia essere evasa da questo giudice, ma va semmai riproposta all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 1bis e 32a OLCP, 6 LDist; 6 ODist; 2 lett. c e d del Regolamento LDist/LLN; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

                                 3.     Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2010.204 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2013 30.2010.204 — Swissrulings