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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.11.2010 30.2010.187

12. November 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·851 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

Volltext

Incarto n. 30.2010.187 20767/710

Bellinzona 12 novembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 luglio 2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione 16 luglio 2010 n. 20767/710 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 9 agosto 2010 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 16 luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.

                                         Fatti accertati il 30 ottobre 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 9 agosto 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 2 ore, l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 250.a).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

                                         L’intimazione di contravvenzione 16 giugno 2010 trae origine dal rapporto di contravvenzione 29 gennaio 2009 della Polizia comunale di __________ – facente parte integrante dell’incarto e quindi liberamente accessibile all’insorgente – dal quale risulta che l’infrazione è avvenuta in Via __________ a __________, alle ore 18.10 / 18.30.

                                 4.     Il ricorrente contesta recisamente l’addebito mossogli, asserendo che: “la vettura è stata posteggiata per 10-15 minuti fuori dalla mia abitazione per semplici operazioni di carico e scarico”. Egli postula pertanto l’annullamento del decreto di multa, in quanto “la legge tollera operazioni di carico e scarico per una durata limitata” (cfr. ricorso 27 luglio 2010).

                                 5.     Sennonché, a fronte dell’accertamento di agevole momento compiuto dall’agente denunciante – il quale, a differenza del multato, non ha, tra l’altro, interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio di subire sanzioni penali e disciplinari – l’insorgente non ha saputo portare elementi convincenti atti a rendere verosimile la sua versione. In effetti, egli non ha specificato alcunché in merito al tipo di operazione compiuta (carico, scarico o tutte e due), come pure al genere (volume, peso, quantità ecc.) della merce trasportata, che giustificava l’impiego del veicolo. Del resto, egli neppure pretende di aver in quale modo segnalato che si trattava di una breve sosta (per esempio indicando se avesse avuto i blinker accesi, il baule aperto ecc.).

                                         A non averne dubbio, la generica affermazione secondo cui ha eseguito “semplici operazioni di carico e scarico” non è atta a mettere in discussione l’accertamento alla base della presente procedura.

                                         In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 250.a), senza tasse e spese, giacché il procedimento contravvenzionale è stato ripreso, con l’emanazione di una multa disciplinare, dopo che un primo decreto di multa è stato annullato in ordine (quindi senza entrare nel merito) per un presunto vizio procedurale legato all’impossibilità per l’autorità di provare l’avvenuta intimazione del rapporto di contravvenzione (in proposito, vi è da chiedersi se ciò non sia dovuto a un’eventuale omissione da parte dell’insorgente di notificare alla Sezione della circolazione un cambiamento di indirizzo).

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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