Incarto n. 30.2009.92 7859/101
Bellinzona 18 ottobre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 30 marzo 2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 20 marzo 2009 n. 7859/101 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.- per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg”.
Fatti accertati il 23 gennaio 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6, 91 cifra 1 LCStr; art. 2 cpv. 1 ONC; art. 1 cpv. 1 Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento. In subordine, il ricorrente domanda che la multa venga convertita in una condanna a svolgere un lavoro di pubblica utilità.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 31 cpv. 2 LCStr le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo (cfr. anche l’art. 2 cpv. 1 ONC).
Giusta l’art. 55 cpv. 6 LCStr, mediante ordinanza l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.
Con l’Ordinanza del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, l’Assemblea federale ha stabilito che un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (art. 1 cpv. 1). Ha inoltre ritenuto qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più (art. 1 cpv. 2).
Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando viene rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).
3. In applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essersi messo alla guida di un veicolo con una concentrazione di alcol nel sangue situata tra 0.50 e 0.79 g/kg. L’infrazione è stata rilevata sottoponendo RI 1 all’analisi dell’alito, dalla quale sono emersi valori superiori al limite massimo consentito sia nella prima misurazione (0.59 g/kg; ore 01.30) sia nella seconda (0.58 g/kg; ore 01.35).
4. Il ricorrente, da parte sua, contesta l’attendibilità dei risultati del controllo sostenendo che per dimostrare il tasso alcolico superiore al limite legale l’agente denunciante avrebbe dovuto eseguire anche l’analisi tramite prelievo del sangue. Tale ulteriore esame sarebbe stato a suo dire tanto più necessario in considerazione del fatto che una terza misurazione con l’apparecchio etilometro avrebbe dato un valore (0.50 g/kg) sensibilmente inferiore alle prime due.
RI 1 chiede quindi il proprio proscioglimento sulla base del principio “in dubio pro reo”.
5. A prescindere dall’esistenza o meno dell’asserita terza misurazione (di cui agli atti non vi è traccia e da cui, del resto, sarebbe risultato un valore nuovamente superiore a quello massimo permesso), l’insorgente, dopo il controllo eseguito nei suoi confronti, firmando il rapporto di constatazione aveva espressamente riconosciuto i risultati delle prime due verifiche (art. 11 cpv. 5 lett. a OCCS) e, sempre espressamente, aveva rinunciato a richiedere un prelievo del sangue.
La tesi di RI 1 si pone pertanto in contraddizione con il suo precedente comportamento e non giustifica in alcun modo l’annullamento della sanzione irrogatagli.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
7. Subordinatamente al suo annullamento, RI 1 chiede che la multa venga sostituita con una condanna a svolgere del corrispettivo lavoro di pubblica utilità (art. 102 cpv. 1 LCStr; art. 107 cpv. 1 CP).
Sulla base delle motivazioni addotte (tenuto conto, in particolare, delle ridotte entrate del ricorrente), questo giudice ritiene di poter dare seguito alla richiesta. La multa di fr. 350.- è dunque sostituita con 14 ore di lavoro di pubblica utilità.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Vista la situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde - in via del tutto eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di questa sede.
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6, 91 cifra 1, 102 cpv. 1 LCStr; 107 cpv. 1 CP; 2 cpv. 1 ONC; 11 cpv. 5 lett. a OCCS; 1 cpv. 1 Ordinanza del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una pena di 14 ore di lavoro di pubblica utilità, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).