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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.10.2010 30.2009.57

1. Oktober 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,497 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Circolare alla guida di un motoveicolo su un raccordo autostradale ad una velocità dichiarata di circa 70 - 80 Km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente

Volltext

Incarto n. 30.2009.57 DA 4301/103

Bellinzona 1 ottobre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 febbraio 2009 presentato da

RI 1 , difeso da: DI 1

Contro

la decisione 13 febbraio 2009 n. 4301/103 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 4 marzo 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione del 13 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del motoveicolo __________

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato nel merito, senza che occorra procedere ai postulati complementi istruttori, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento.

                                 2.     Per l'art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         Giusta l’art. 4a cpv. 1 ONC, la velocità massima generale di veicoli può raggiungere se le condizioni della strada della circolazione della visibilità sono favorevoli 80 km/h fuori delle località (lett. b); tale limitazione generale può tuttavia essere ridotta se dei segnali indicano altre velocità massime (cpv. 5, prima frase).

                                         Il segnale "Velocità massima" (2.30.1) indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr. o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere circolato su un raccordo autostradale limitato a 60 km/h a una velocità punibile di 70 – 80 km/h, incorrendo in un incidente.

                                  4     Le argomentazioni ricorsuali si fondano su una presunta scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate nel verbale d’interrogatorio dell’8 ottobre 2008, in cui il ricorrente ha asserito di aver circolato a una velocità di 70 – 80 Km/h prima dell’urto con l’autoveicolo condotto dal co-protagonista (cfr. verbale d’interrogatorio pag. 1). Egli infatti sostiene che i giorni di coma, le operazioni subite e i vari medicamenti assorbiti avrebbero diminuito la sua capacità di riferire sull’episodio. Si sarebbe quindi trovato a fornire la propria verbalizzazione in modo consenziente, ma in stato di diminuita capacità di discernimento nel senso dell’art. 15 (recte: 16) CC.

                                         A sostegno di tale assunto il ricorrente produce una dichiarazione scritta 23 febbraio 2009 del Prof. Dr. med __________ (dell’Ospedale __________ __________), a lui indirizzata, dalla quale risulta essenzialmente quanto segue:

                                         "(…) Dopo l’intervento del __________ 2008 (…) è stato degente presso il reparto di cure intense fino al __________2008, per poi essere trasferito presso il reparto di chirurgia fino al __________2008 giorno della sua dimissione.

                                         Pertanto ritengo che in data __________ 2008, quando è stato sottoposto all’interrogatorio da parte della polizia, non fosse ancora nelle condizioni fisiche né mentali sufficienti per rispondere in modo adeguato alle domande che le sono state poste.

                                         È giusto pensare che durante il suddetto interrogatorio era ancora abbastanza confuso su quanto successole in quanto il tempo trascorso dall’intervento da lei subito all’interrogatorio, non era sufficiente affinché lei reagisse in modo adeguato alle cure prestatele. Inoltre sia l’anestesia sia i medicamenti somministratigli hanno contribuito a renderla non così attento alle risposte da lei fornite…”

                                 5.     L'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità di discernimento è presunta, di modo che l'onere della prova è a carico di chi la contesta (DTF 124 III 8 consid. 1; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 29, n. 94; Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 16). È incapace di discernimento la persona cui faccia difetto l'uno dei due elementi che connota la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 24 e 25, n. 77 a 79 e 81; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 3, 6 e 34 ad art. 16).

.

                                         Nel caso in cui tale facoltà sembri dubbia, occorre far capo a una perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 30, n. 95; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia, di decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad art. 16).

                                 6.     In concreto, se appare facilmente intuibile che lo stato di salute dell’insorgente al momento dell’interrogatorio non fosse particolarmente buono, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli elementi che inducano a credere che durante la verbalizzazione egli fosse privo della facoltà di agire ragionevolmente o che si trovasse in uno stato consimile all’ebbrezza, come richiesto dalla nozione di incapacità di discernimento invocata.

                                         Anzitutto va detto che, per suo stesso dire, egli non era sotto l’effetto di anti-dolorifici (circostanza mai smentita) e inoltre, al momento di rispondere, non risulta che egli abbia manifestato né palesato di essere troppo stanco per sottoporsi al verbale. Prima di cominciare l’interrogatorio ha affermato: “Sono d’accordo che il presente verbale venga redatto nella mia camera d’Ospedale ove sono tuttora degente. Non sono sotto l’effetto di anti-dolorifici. Sono uscito tre giorni fa dal reparto cure intense”. Del resto, non v’è motivo di dubitare che se le circostanze di cui al considerando precedente si fossero presentate, gli agenti di polizia preposti alla stesura del verbale – che, come emerge dalle frasi preliminari, si sono sincerati delle sue condizioni – avrebbero consigliato al ricorrente di aggiornare l’interrogatorio ad altra data.

                                         Checché ne dica l’insorgente (dopo l’intervento del legale), le affermazioni da lui rese a verbale non appaiono per nulla imprecise o sconclusionate: egli ha ricordato praticamente tutte le circostanze dell’incidente, salvo quella riguardante la presenza dell’indicatore di direzione del veicolo da lui tamponato. Questo conferma che le sue risposte erano plausibili e che quando non ha ricordato, non ha avuto problemi a dirlo. Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni 22 gennaio 2009, anche le indicazioni fornite in limine riguardo alla sua degenza, corrispondono precisamente al vero.

                                         Per quanto attiene alla dichiarazione prodotta dall’insorgente a complemento del gravame, la stessa risulta vaga e generica e non è quindi suscettibile di mettere in discussione l’attendibilità delle sue precedenti affermazioni.

                                         Di fatto il medico si limita a esprimere un’opinione sommaria ed astratta rispetto allo stato del paziente, affermando che “è giusto pensare che durante il suddetto interrogatorio era ancora abbastanza confuso”, ma non esprime una constatazione secondo cui, dalle sue osservazioni al momento dell’interrogatorio, il ricorrente non era capace di esprimersi compiutamente.

                                         In particolare, nulla dice sui medicamenti somministrati e sui loro possibili effetti circa la sua capacità di discernimento.

                                 7.     Nulla induce in definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'entità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Del resto, il violento impatto con il veicolo del co-protagonista può senz’altro essere compatibile con la velocità dichiarata dal centauro che ha avuto la peggio.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizie e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 16 CC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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