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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.12.2010 30.2009.140

23. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,457 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Alla guida di un autocarro eseguire una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso

Volltext

Incarto n. 30.2009.140 13690/101

Bellinzona 23 dicembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente Giuseppe Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 25 maggio 2009 presentato da

 RI 1,

rappr. da: RA 1,  

contro

la decisione 15 maggio 2009 n. 13690/101 emessa d CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 28 maggio 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 15 maggio 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida dell’autocarro TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.”

                                         Fatti accertati il 26 febbraio 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     A norma dell’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra e di aver urtato una vettura sopraggiungente da tergo che era in fase di sorpasso.

                                         La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2009, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:

                                         “__________, alla guida del proprio autoveicolo, circolava su via __________ in direzione di __________ centro. Giunto all’altezza dell’intersezione con via __________, raggiungeva l’autocarro __________ condotto dal protagonista__________ ed effettuava la manovra di sorpasso per superare quest’ultimo che in quel mentre stava effettuando la svolta a sinistra per inserirsi su via __________. Facendo ciò andava a collidere con la fiancata destra, contro lo spigolo anteriore sinistro dell’autocarro. L’urto avveniva nella metà della corsia riservata alla circolazione contraria.”

                                 4.     Il ricorrente contesta la decisione impugnata, appellandosi al principio dell’affidamento. Asserisce di essersi conformato ai suoi doveri di prudenza, in particolare di aver esposto per tempo gli indicatori di direzione e di essersi sincerato del traffico sia davanti che a tergo, rilevando la presenza di un veicolo che giungeva in senso inverso e, dopo averlo lasciato transitare, di aver nuovamente guardato negli specchietti retrovisori prima di iniziare la svolta. Sottolinea come la posizione finale dei veicoli dimostri che l’urto è avvenuto qualche metro oltre la linea mediana, quando il camion occupava già buona parte della corsia opposta. In definitiva, non vi sarebbe prova alcuna di infrazioni commesse da parte sua per cui postula l’applicazione del principio “in dubio pro reo” (cfr. osservazioni in fine, alle quali rinvia nel gravame).

                                 5.     Secondo il principio dell’affidamento desunto dalla norma fondamentale dell’art. 26 cpv. 1 LCStr ogni conducente può, per quanto non ci siano condizioni speciali, aver fiducia che gli altri conducenti si comporteranno secondo le regole e quindi non lo intralceranno o danneggeranno.

                                         Secondo la massima istanza federale il conducente che intende voltare a sinistra, che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione, può – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione, nel momento in cui volta, al traffico che lo segue – presumere, di regola, che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83, regesto).

                                 6.     In occasione del verbale d’interrogatorio 26 febbraio 2009, l’insorgente ha così descritto la sua manovra:

                                         “(…) Prima delle ore 11.35 circa, circolavo alla guida dell’autocarro citato in direzione di __________ su via __________ ad una velocità di circa 50 km/h ed ero regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza e le luci anabbaglianti accese, non ero preceduto da altri veicoli e [non] penso che non vi erano veicoli che mi seguivano. Giunto a circa 20 metri dall’intersezione con via __________, inserivo la freccia lampeggiante gialla sinistra per segnalare la mia intenzione di inserirmi su quest’ultima e a circa 10-15 metri dall’intersezione, rallentavo mantenendo la destra della mia corsia di percorrenza. Più precisamente le ruote destre si trovavano a ridosso della linea tratteggiata gialla della corsia ciclabile. Senza fermare la corsa, avanzando a velocità molto lenta, circa 3-5 km/h, questo perché dalla direzione opposta stava sopraggiungendo un’altra autovettura e pure per poter eseguire manovra di svolta corretta. Proseguivo per circa 10-15 metri nella mia corsia, appena l’autovettura mi incrociava, sempre con l’indicatore di direzione sinistro inserito, guardavo dallo specchietto retrovisore esterno sinistro e non vedendo nessuno sopraggiungere da tergo, eseguivo la manovra di svolta a sinistra per inserirmi su via __________. Quando con la parte anteriore sinistra del mio autocarro mi trovavo già nella corsia riservata alla circolazione contraria (ca. 1.5-2 metri) ed ero in movimento, un’autovettura Alfa Romeo GT di colore grigio, mi sorpassava sulla sinistra (…).” (pag. 1/2)

                                         Interrogato nuovamente sui fatti in data 1° marzo 2009, il multato ha ribadito che:

                                         “Prima di iniziare la manovra di svolta, fintanto che il mio autocarro rimane parallelo alla corsia, sono in grado di vedere per mezzo dello specchietto retrovisore esterno sinistro se da tergo sopraggiungono altri veicoli. Io sono sicuro di aver guardato, però quando ho già cominciato la manovra di svolta e il mio veicolo non si trova più perpendicolare alla strada, non ho più la possibilità di controllare. Faccio notare che comunque prima di effettuare la svolta nessuno si trovava in fase di sorpasso.” (cfr. verbale, pag. 1/2)

                                         Il co-protagonista, dal canto suo, ha esposto l’accaduto nei seguenti termini:

                                         “(…) Percorrevo Via __________ ad una velocità di circa 50 km/h. Davanti a me non vi era alcuna vettura o autocarro. Poco prima di giungere all’altezza con Via __________, notavo che un autocarro era fermo sulla corsia ciclabile. Lo stesso er[a] privo di indicatori di direzione. Rallentavo la mia velocità e siccome credevo fosse fermo, considerato che nella corsia opposta non vi erano comunque veicoli che circolavano in senso opposto, non sapendo quali intenzioni avesse il camionista iniziavo una manovra di sorpasso di quest’ultimo.”

                                 7.     In concreto, va anzitutto rilevato che non vi sono indizi che inducano a dubitare della versione addotta dall’insorgente, il quale ha descritto in modo lineare e coerente, sin dal primo verbale d'interrogatorio, la manovra compiuta. Inoltre, sulla scorta della documentazione fotografica in atti, non è possibile stabilire se, come preteso dal co-protagonista, l’autocarro si trovasse fermo sul lato destro della carreggiata, in corrispondenza della corsia ciclabile; tenuto conto della posizione finale del veicolo e delle tracce rilevate sull’asfalto dalla polizia, appare assai più probabile invece che egli si fosse effettivamente mantenuto sulla parte destra della corsia di marcia, senza tuttavia invadere la corsia ciclabile, atteso che la svolta su via __________ non esigeva, data la configurazione dei luoghi, un allargamento insolito verso destra. Considerata altresì la normale ampiezza delle corsie formanti via __________, la preselezione compiuta dall’insorgente, sebbene non parallela all’asse della carreggiata, ma con uno spostamento minimo (di qualche decina di centimetri) più a destra, non può costituire per ciò solo una manovra insolita tale da poter indurre in errore il co-protagonista, che peraltro ha candidamente ammesso di non sapere quali fossero le intenzioni del camionista.

                                         Ad ogni buon conto, nel dubbio deve essere ritenuta la versione addotta dall’insorgente, ossia quella di aver esposto in tempo utile l’indicatore di direzione e, soprattutto, di aver guardato nello specchietto retrovisore esterno sinistro per sincerarsi del traffico da tergo prima di iniziare la manovra

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

                                         Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).

per questi motivi,               visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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