Incarto n. 30.2009.134 11798/102
Bellinzona 20 agosto 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 24 aprile 2009 n. 11798/102 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 maggio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione 24 aprile 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese in ragione di fr. 20.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili”, il 15 dicembre 2008 a __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 5 maggio 2009, in cui postula la riduzione della multa a fr. 40.-, pari alla sanzione prevista per il parcheggio, quando il relativo posto, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla categoria di detto veicolo, contestando in sostanza l’accertamento della Polizia cantonale;
che la CRTE 1, con comunicazione 25 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; per quanto qui interessa l’art. 65 cpv. 5 prima frase OSStr prevede che per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile;
che a norma dell’art. 79 cpv. 1bis OSStr i posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;
che la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un’agente della Polizia cantonale, la quale, in un rapporto di contro-osservazioni datato 29 gennaio 2009, ha precisato quanto segue:
“In data 15.12.2008 ore 17.00 si constatava che il veicolo era parcheggiato su parcheggio disabili e si elevava una contravvenzione applicando l’avviso di intimazione sul parabrezza, malgrado la nostra permanenza di diversi minuti sul posto, nessuno giungeva di ritorno alla vettura”;
che l’insorgente, sin dalla prima comparsa scritta (e da quanto risulta dalle sue affermazioni anche in occasione di alcuni colloqui telefonici intercorsi con l’agente medesimo), contesta la fattispecie ascrittagli, asserendo di aver in realtà parcheggiato in uno stallo riservato ai motoveicoli, illustrato in una fotografia da lui prodotta con il gravame; in particolare egli assevera che:
“[…] Riconfermo che la stessa mi è stata inflitta erroneamente. Ribadisco pure categoricamente che la mia auto l’ho posteggiata nel secondo posteggio delle moto demarcato in bianco accanto a quelli per gli invalidi demarcati in giallo e la multa avrebbe dovuto essere di Fr. 40.00 e non Fr. 120.00 come ricevuta. Con una giornata fredda e piovosa senza una moto in circolazione, sarebbe stato veramente ingenuo e stupido, da parte mia, posteggiare nei posti riservati agli invalidi quando i due posteggi moto erano completamente liberi. Per principio e per rispetto di queste persone non ho mai e non posteggerò mai in un posto invalidi”;
che in concreto, nonostante il rimprovero mosso all’insorgente sia di per sé frutto di una constatazione di agevole momento, non si può concludere oltre ogni ragionevole dubbio che la vettura del ricorrente non fosse effettivamente parcheggiata sullo stallo riservato ai motoveicoli;
che in effetti, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, lo stallo in questione è caratterizzato dalla sola segnaletica orizzontale sulla parte iniziale, senza ulteriori segnali che lo contraddistinguano dai vari stalli adiacenti riservati alle persone disabili, ragion per cui non può essere escluso, tenuto anche conto della scarsa visibilità (crepuscolo, pioggia ecc.) e della presenza stessa del veicolo posteggiato, che detta segnaletica non fosse facilmente visibile all’agente intento sul fronte opposto alla segnaletica a verificare se il necessario contrassegno per persone disabili fosse esposto;
che per di più difettano ulteriori precisazioni utili in merito all’infrazione, essendosi l’agente limitato a confermare l’accertamento compiuto, senza tuttavia confrontarsi con la puntualità che era lecito attendersi con l’assunto dell’insorgente, specificando per esempio su quale dei vari stalli riservati agli invalidi presenti in loco l’insorgente avesse immobilizzato la sua vettura;
che in definitiva nulla induce a dubitare di quanto addotto dal ricorrente; tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che nel dubbio egli deve quindi essere prosciolto dall’addebito mossogli;
che a suo carico rimane nondimeno l’infrazione da lui stesso ammessa, e meglio il posteggio su un posto di parcheggio che in considerazione della segnalazione è riservato a un’altra categoria di veicoli, in violazione dell’art. 79 cpv. 1ter OSStr;
che per simile fattispecie – fino a due ore (atteso che non vi è motivo di dubitare delle affermazioni dell’insorgente, il quale ha asserito di aver eseguito una commissione della durata di un quarto d’ora circa) – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 254.a);
che non vi sono peraltro motivi per ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la predetta sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto la possibilità;
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di ridurre la multa a fr. 40.- e defalcare gli oneri processuali di primo grado;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).