Incarto n. 30.2009.1 34545/803
Bellinzona 19 agosto 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 dicembre 2008 presentato da
RI 1 difesa da: DI 1,
contro
la decisione 19 dicembre 2008 n. 34545/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura BL __________, abbordando una curva piegante per lei a destra provocava stridio di copertoni ed invadeva parzialmente la corsia opposta per cui collideva con un velocipede sopraggiungente in senso inverso”.
Fatti accertati il 3 agosto 2008 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 19 gennaio 2009 ha proposto, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, evitando di compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC)
Per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
L’art. 7 cpv. 1 ONC specifica pure che il conducente non è tenuto a circolare a destra sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono.
A norma dell’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di avere, nell’abbordare una curva piegante a destra, provocato stridio di copertoni e invaso parzialmente la corsia opposta, andando conseguentemente a collidere con un velocipede sopraggiungente in senso inverso.
La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 4 settembre 2008, il quale si limita a riportare le diverse versioni rese dai protagonisti dell’infortunio della circolazione stradale avvenuto sulla strada della __________ che porta al passo del __________ in territorio di __________ e dal teste __________.
4. La ricorrente contesta, sin dalla prima comparsa scritta, l’interpretazione dei fatti da parte della CRTE 1 e la loro qualifica giuridica.
Ella ribadisce che giunta alla curva a gomito piegante verso destra, si vedeva improvvisamente sopraggiungere in direzione opposta la bicicletta condotta dal co-protagonista e che entrambi si trovavano al limite della loro corsia di marcia, motivo per cui collidevano e il ciclista cadeva a terra (cfr. ricorso, punto 5).
Sottolinea dipoi come dalle affermazioni del teste __________ risulti sostanzialmente un’andatura corretta da parte sua, un comportamento ineccepibile di fronte al pericolo insito nella curva, affrontato rallentando convenientemente, come del resto da lei affermato a verbale (cfr. ricorso, punto 6). Considera che lo stridio di gomme, peraltro contestato, si potrebbe spiegare verosimilmente con il suo tentativo di cercare disperatamente di evitare l’inevitabile impatto con il ciclista, sterzando improvvisamente ancor più a destra. A suo dire, si potrebbe tutt’al più disquisire sul fatto che non abbia mantenuto in ogni frangente della curva il margine più destro della sua corsia, ciò che non costituisce tuttavia un’infrazione, dal momento che la vettura è comunque circolata all’interno della corsia a lei riservata (cfr. ricorso, punto 7).
Conclude asserendo che non sussiste alcun elemento oggettivo né un insieme di indizi che possano portare a concludere che abbia commesso una violazione alle norme sulla circolazione stradale. Ritiene che la versione del coprotagonista non può essere ritenuta come tale. Innanzitutto per evidenti motivi di interesse nella lite, secondariamente anche in quanto nemmeno collima con la versione del teste per quanto attiene la velocità (cfr. ricorso, punto 9).
5. Durante il verbale d'interrogatorio 3 agosto 2008, l’insorgente ha così descritto la dinamica dell’incidente:
“(…) Nell’affrontare una curva a gomito piegante a destra, ho rallentato pigiando leggermente il pedale fino a raggiungere i 10 km/h. Preciso che mi trovavo con il rapporto del cambio inserito sulla seconda marcia.
Percorso circa i ¾ della curva in questione, con la parte anteriore sinistra nel mio veicolo ho urtato la ruota anteriore del ciclista che in quel frangente circolava sulla corsia inversa”.
Rispondendo alle domande dell’agente, ella ha inoltre specificato che:
[…] Secondo il mio punto di vista, ho percorso l’intera curva sulla mia corsia di marcia senza fare invasione della corsia opposta.
[…] Non rammento che il mio veicolo ha emesso uno stridio di gomme.
[…] Mi sono preparata bene per affrontare la curva, infatti come ho detto prima, ho rallentato fino a raggiungere i 10 km/h ed ho inserito un rapporto del cambio adeguato.
[…] Il ciclista con la sua ruota anteriore ha urtato lo spigolo anteriore sinistro della mia vettura. Questo è avvenuto dopo aver percorso i ¾ della curva.
[…] Secondo il mio punto di vista entrambi eravamo al limite della nostra corsia di marcia e l’urto tra la mia vettura e la bicicletta è avvenuto sulla linea di direzione (…)”.
Il co-protagonista, dal canto suo, ha affermato quanto segue:
“(…) Giunto in territorio di __________, nell’affrontare una curva a gomito piegante a sinistra, notavo che un veicolo giungeva in direzione opposta ad una velocità secondo me troppo elevata. Lo stesso, dopo aver percorso quasi ¾ della curva invadeva la mia corsia di marcia. Subito frenavo bruscamente la mia bicicletta ma a nulla è servito in quanto con la ruota anteriore ho urtato la parte anteriore sinistra della vettura in questione. Preciso che prima dell’impatto mi trovavo a circa un metro dalla linea di margine situata alla mia destra” (cfr. verbale d'interrogatorio 4 agosto 2008 __________, pag. 1).
A domanda dell’agente volta a sapere se avesse sentito se la vettura nell’affrontare la curva ha procurato uno stridio di gomme, il ciclista ha precisato che: “mi sembra di aver sentito uno stridio di gomme, ma sono convinto che il conducente dell’automobile abbia effettuato la curva ad una velocità eccessiva” (verbale, pag. 2).
Il teste, che circolava nella medesima direzione dell’insorgente, si è espresso nei seguenti termini:
“Stavo circolando in sella alla mia moto sulla strada che porta al passo del Gottardo e seguivo la vettura davanti a me, (…) protagonista dell’incidente in questione, ad una distanza di circa 80 metri.
Circolavamo ad una velocità regolare e al momento di affrontare la curva che si trova all’altezza della caserma __________ rallentavamo.
Appena prima di entrare in curva ero quasi fermo ed ho udito i copertoni della vettura davanti a me stridere, un attimo dopo sentivo il rumore di un impatto”. (cfr. verbale d'interrogatorio 3 agosto 2008 __________, pag. 1)
A domanda del verbalizzante a sapere se abbia visto se il ciclista o la vettura hanno invaso la corsia di contromano, egli ha risposto negativamente, giacché “la mia distanza era troppo grande per vedere se uno dei due protagonisti ha invaso la corsia di contromano”.
In merito alla guida dell’insorgente nei frangenti precedenti alla curva, il teste ha specificato che “prima dell’impatto la vettura circolava regolarmente, anche in paese e iniziando a salire sul passo l’auto manteneva una velocità regolare ed adeguata alla situazione” e inoltre che “quando è entrata in curva era perfettamente in corsia di marcia, non ha invaso la corsia di marcia”.
6. Nell’evenienza concreta, la ricostruzione della dinamica dell’incidente appare tutt’altro che scontata ed è resa ancor più ardua dall’assenza di tracce sul campo stradale, motivo per cui la polizia si è limitata a indicare un probabile punto d’impatto, verosimilmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni del ciclista. Il pezzo di paraurti rinvenuto sul manto stradale e la posizione finale del velocipede non sono di ausilio; quest’ultima, unitamente al punto di impatto tra il veicolo e la bicicletta, attestano tutt’al più che si è trattato di un urto di striscio.
Non è quindi possibile concludere oltre ogni ragionevole dubbio che la collisione sia avvenuta nel punto supposto dall’autorità inquirente, il pezzo di paraurti rinvenuto sul manto stradale non essendo decisivo (alla luce del tipo di urto potrebbe infatti essere stato facilmente proiettato qualche metro più in là). Allo stesso modo, non è possibile ascrivere all’insorgente di aver provocato lo stridio di copertoni sulla base di quanto riferito dal teste __________, che tra l’altro nulla ha precisato in merito alle possibili cause del rumore udito.
È ben vero che egli ha attribuito il rumore alla vettura che lo precedeva; tuttavia, non solo l’insorgente ha sempre negato di aver provocato lo stridere dei copertoni, ma neppure il co-protagonista ha saputo confermare con certezza tale circostanza, che non appare dettaglio di poco conto se posto in relazione con l’affermazione secondo cui ella avrebbe effettuato la curva a velocità eccessiva. Dalle affermazioni del teste __________ – esperto di esami di guida – nulla lascia presagire un comportamento scorretto della ricorrente: quantunque riferite ai frangenti che precedono la curva, egli ha riferito di una corretta andatura nell’approccio della stessa. D’altra parte non si intravvedono nelle dichiarazioni dell’insorgente particolari ambigui, che possano mettere in dubbio la sua credibilità (a differenza del ciclista, il quale non è stato in grado di quantificare, neppure indicativamente, la velocità alla quale circolava, poiché il veicolo non era equipaggiato di contachilometri e non ha neppure accennato al fatto di aver rallentato per preparare la curva, salvo frenare bruscamente nell’imminenza dell’impatto): ella ha infatti dichiarato di essersi trovata al limite della sua corsia e di aver rallentato fino a inserire la seconda marcia, ciò che appare compatibile con la conformazione e larghezza della carreggiata e con la tipologia di curva affrontata (a gomito e in salita), come pure indicativo di una guida normale. Certo resta la questione dello stridio udito dal teste, che può comunque essere riconducibile a varie cause, come per esempio anche a una brusca frenata o a un tentativo estremo di evitare il ciclista con una sterzata (tant’è che il teste che circolava a ca. m 80 di distanza ha sentito il rumore quando stava per cominciare egli stesso a curvare e proprio un attimo prima di udire la collisione). Tuttavia, in difetto di ulteriori elementi, il citato stridio non può essere utilizzato a sfavore dell’insorgente, alla quale in definitiva, non è possibile ascrivere un qualsivoglia comportamento contrario alle norme della circolazione stradale.
7. In siffatte evenienze, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. Dopo aver vagliato gli atti istruttori, sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere la ricorrente, in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”. Nel procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: