Incarto n. 30.2008.91 30.2008.92 01.405.06.29011.604 01.405.06.25401.610
Bellinzona 2 giugno 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
le decisioni 16 aprile 2008 n. 01.405.06.29011.604 e n. 01.405.06.25401.610 emesse dallCRTE 1
viste le osservazioni 19 maggio 2008 presentate dall’CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decisioni 01.405.06.29011.604 e n. 01.405.06.25401.610 del 16 aprile 2008 CRTE 1, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 vLPContr (applicabile alle multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, come quella in esame, in virtù della norma transitoria del 27 novembre 2006 pubblicata sul BU 2007, 21) e 1 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto le seguenti multe inflitte al ricorrente dalla Sezione della circolazione:
- n. 29011/604 del 24 novembre 2006 per un eccesso di velocità commesso il 21 giugno 2006 in territorio di __________;
- n. 25401/610 del 13 ottobre 2006 per un’omissione di allacciarsi con le cinture di sicurezza commessa in pari data in territorio di __________;
che con un unico scritto 29 aprile 2008 RI 1 ha inoltrato ricorso contro le predette decisioni, che avrebbero un impatto devastante sulla sua situazione sia fisica sia finanziaria, chiedendone l’annullamento; sostiene di aver creduto in buona fede che le multe fossero state pagate dalla sua allora datrice di lavoro, __________);
che la competenza di questo giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 vLPContr (in virtù della norma transitoria sopraccitata);
che la giustificazione addotta dal ricorrente si fonda sul fatto che in data 14 novembre 2006 la __________ gli ha spedito una fattura di fr. 180.- a titolo di “rimborso multa per i fatti del 21.06.2006 nella zona di __________”, per cui credeva che le multe fossero state saldate; oltretutto, successivamente, la __________ (__________, di cui fa parte la __________) gli ha bonificato un importo di fr. 50.-, corrispondente, a suo dire, a quanto da lui versato il 18 dicembre 2006 a saldo parziale della predetta fattura (cfr. estratto conto bancario bonifico valuta 17 gennaio 2007 e ricevuta postale del 18 dicembre 2006), concludendo quindi che “a questo punto, in buona fede pensai visto che mi chiedevano un rimborso, voleva dire che loro queste multe le avevano già pagate, e che i soldi di ritorno da parte della __________ di Berna nessuno voleva più niente da me, le multe le avevano pagate loro e non volevano i soldi, grazie mille ma evidentemente non fu così” (cfr. ricorso 29 aprile 2007, prima pagina);
che anzitutto si osserva che le risoluzioni 13 ottobre 2006 e 24 novembre 2006 della Sezione della circolazione alla base delle presenti decisioni di commutazione della multa in arresto, sono state validamente intimate al domicilio del ricorrente a mezzo raccomandata, senza che quest’ultimo abbia interposto ricorso alla Pretura penale nei termini di legge, ragion per cui sono inconfutabilmente cresciute in giudicato;
che le due risoluzioni in questione sono state precedute da altrettanti rapporti di contravvenzione 22 agosto 2006 e 19 ottobre 2006 intimati al ricorrente, sui quali egli è rimasto silente;
che con la risoluzione 24 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha di fatto emesso in procedura ordinaria la multa disciplinare per eccesso di velocità originariamente intimata dalla Polizia intercomunale di __________ alla __________, intestataria del veicolo condotto dal ricorrente;
che, in effetti, da informazioni assunte da questo giudice presso la Sezione della circolazione risulta che l’insorgente con comunicazione mail dell’11 ottobre 2006 ha chiesto che la multa fosse recapitata direttamente a lui (ciò che potrebbe spiegare come mai la __________ ha emesso la fattura 14 novembre 2006 a titolo di rimborso multa per i fatti accertati a __________, rinunciando in seguito all’incasso della stessa e restituendogli l’importo di fr. 50.-);
che per procedere all’incasso delle predette multe l’CRTE 1 ha dapprima provveduto a trasmettere al qui ricorrente due distinte diffide di pagamento di data 22 dicembre 2006, rispettivamente 22 gennaio 2007 (cfr. osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità) e successivamente, stante il suo disinteresse, ha proceduto per vie esecutive;
che le procedure avviate mediante precetti esecutivi, contro i quali l’insorgente non ha peraltro interposto opposizione, sono sfociate in due attestati di carenza beni di data 21 novembre 2007, a seguito di pignoramento infruttuoso;
che dagli atti risulta inoltre che l’avvio della procedura di commutazione è stato preceduto il 21 dicembre 2007 da un’ennesima sollecitazione a pagare o a presentare osservazioni entro 15 giorni, alla quale il multato non ha reagito (cfr. osservazioni 19 maggio 2007 dell’autorità di prime cure);
che in queste circostanze risulta difficile, se non impossibile, credere alla buona fede - comunque sia non liberatoria - del ricorrente, che, di fronte a una situazione, per suo stesso dire, poco chiara, non ha esperito la benché minima verifica e inoltre è rimasto del tutto indifferente alle molteplici comunicazioni e decisioni - che non contesta di aver ricevuto - a lui intimate da parte di autorità diverse nell’ambito dei procedimenti contravvenzionali promossi nei suoi confronti e della successiva procedura di incasso;
che nell’evenienza concreta l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe di cui sopra è stato corretto;
che il ricorrente sostiene ora di essere “disposto a saldare tale somma di fr. 180.- sempre che qualcuno non le avesse già effettivamente pagate” (cfr. ricorso pag. 2 in alto);
che tuttavia afferma anche di non avere i soldi che gli vengono chiesti (fr. 487.50 complessivamente, tenuto conto di tutte le tasse e spese causate), beneficiando solo dell’aiuto dell’assistenza per mensili fr. 1'700.-;
che per l'art. 49 cifra 3 seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;
che questa norma appare più favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della commutazione;
che per affermata dottrina e giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV 233 con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);
che il fatto di avere attestati di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa (cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);
che l’insorgente non ha precisato meglio la sua situazione finanziaria limitandosi a riferire di ricevere un contributo mensile dall’assistenza di fr. 1'700.-, quando invece dagli attestati di carenza di beni agli atti si evince che beneficia di una rendita AI, e neppure ha specificato i motivi per i quali si troverebbe in difficoltà;
che non vi sono quindi elementi sufficienti per escludere che egli possa fare uno sforzo per pagare perlomeno a rate il suo debito o per saldarlo mediante lavoro di pubblica utilità;
che a ben vedere RI 1 non si è mai neppure offerto di far fronte in uno di questi due modi ai suoi obblighi, cercando invece di sottrarvisi invocando un improbabile pagamento da parte di terzi, che avrebbe potuto accertare, come visto sopra, molto facilmente se solo avesse voluto;
che a giusta ragione CRTE 1 ha quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.di multa;
che per l’art. 49 cpv. 3 ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);
che in questi casi la prognosi sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);
che RI 1 non ha mai manifestato la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe disinteressandosi delle ripetute richieste in tal senso; solo con il ricorso si è detto disposto a versare la somma di fr. 180.-;
che tuttavia, dopo questa - a non averne dubbio - interessata disponibilità, non vi ha dato alcun seguito; egli infatti non ha versato neppure un piccolo acconto né dopo l’inoltro dell’atto ricorsuale né dopo aver ricevuto le osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità di prima istanza che gli rammentava espressamente la possibilità di pagare la multa o di chiedere il riscatto con il lavoro di pubblica utilità;
che vi è quindi da credere che la dichiarazione di disponibilità sia stata fatta per meri fini di causa e che in realtà l’insorgente non abbia intenzione di far fronte ai suoi obblighi né ora né in futuro;
che in difetto di prognosi favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in considerazione;
che in definitiva il ricorrente non ha portato alcun valido motivo per inficiare la procedura di commutazione di multa in arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1;
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).