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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2009 30.2008.59

11. September 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,492 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Fare uso dell'elicottero per il proprio trasporto, oltre all'arma, alle munizioni e a un camoscio; lasciare incustodita la propria arma in un cascinale

Volltext

Incarto n. 30.2008.59 83 801

Bellinzona 11 settembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 22 febbraio 2008 n. 83 801 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 12 marzo 2008 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 22 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, per “avere fatto uso il 6 settembre 2007 dell’elicottero per il proprio trasporto, munito di arma e munizioni, oltre ad un camoscio, dall’__________ al monte __________, Comune di __________ e per aver lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 44 LCC; 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2, 67 RALCC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale__________RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 18 cpv. 2 LCC il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce. Sulla scorta di tale delega, l’art. 47 RALCC prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).

                                         Giusta l’art. 20 LCC il Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. In tal senso, l’art. 50 cpv. 1 RALCC prescrive che l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla lett. b, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 54. Quest’ultima disposizione recita che per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore sulle strade non elencate agli art. 50 e 51 (cpv. 1); per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca (cpv. 2).

                                         Per l’art. 53 lett. a RALCC è inoltre vietato l’uso delle funivie ad eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54.

                                         Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).

                                 3.     LaCRTE 1 rimprovera al multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, dell’elicottero per il proprio trasporto, munito di arma e munizioni, oltre ad un camoscio, dall’__________ al monte __________ (in territorio di __________), e per aver lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________

                                 4.     Il ricorrente, sin dalla prima comparsa scritta, contesta tutti gli addebiti mossigli.

                                         In merito all’utilizzo dell’elicottero egli si giustifica invocando asseriti problemi di salute. A suffragio di tale asserzione egli produce un certificato medico datato 3 marzo 2008, rinviando per il resto alle osservazioni 8 dicembre 2007 al rapporto di contravvenzione, in cui affermava che: “Ho fatto uso dell’elicottero per un motivo ben preciso: avevo un forte dolore al ginocchio destro. E questo mi ha portato a dover rinunciare agli altri giorni di caccia. (Ho appena terminato le cure Mediche)”.

                                         Per quel che riguarda il fucile lasciato incustodito nel cascinale egli sostiene che, avendolo privato della culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma (bensì un “pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo”). In sintesi, egli ritiene di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza, tanto più che la cascina era chiusa a chiave (cfr. ricorso pto 4).

                                         Infine, soggiunge che: “l’importo della multa è da ritenersi sproporzionato in rapporto alle colpe che mi vengono mosse.[…] In questa fattispecie appariva quantomeno accettabile un semplice ammonimento” (cfr. ricorso pti 5 e 6).

                                 5.     Relativamente al primo addebito, va rilevato che la tesi degli asserti problemi di salute non risulta per nulla credibile.

                                         Anzitutto, v’è da chiedersi come mai tale giustificazione non sia stata addotta in occasione del suo fermo. In effetti, durante l’interrogatorio il ricorrente non si è giustificato invocando il dolore al ginocchio, ma si è limitato a confermare le infrazioni ascrittegli. Solo in un secondo tempo – cioè dopo aver ricevuto il rapporto di contravvenzione – egli ha accennato al suo problema fisico, senza peraltro allegare alcun certificato medico, il quale è stato allestito e prodotto solo il 3 marzo 2008, contestualmente all’inoltro del gravame. Detto certificato, per altro, non è di ausilio alla sua tesi, poiché attesta che egli è stato in cura dall’11 settembre 2007; mal si comprende per quale motivo in presenza di un così forte dolore egli abbia atteso quasi una settimana prima di recarsi dal medico.

                                         Desta inoltre sospetto il fatto che il trasporto a valle dell’insorgente sia avvenuto in compagnia di altri due cacciatori e quattro prede. Dagli atti non emerge chi ha chiamato l’elicottero e se lo stesso sia stato chiamato esclusivamente a causa del problema di salute del ricorrente. Certo è che se egli avesse da subito manifestato il suo dolore ai guardiacaccia, tale circostanza, a suo discarico, sarebbe potuta essere vagliata dall’autorità.

                                         Ma vi è di più. Dall’esposizione dettagliata dei fatti 12 settembre 2009 si evince quanto segue:

                                         “Al momento del fermo i tre confermavano di aver fatto uso dell’elicottero per il proprio trasporto a valle unitamente ad armi e camosci. Il sig. __________ ed il sig. __________ non avevano con sé i propri fucili, ammettevano infatti di averli lasciati depositati incustoditi sul monte __________ con l’intenzione di recarsi nuovamente a caccia nei prossimi giorni”.

                                         Al di là di tale affermazione, risulta oltremodo difficile comprendere i motivi per cui il ricorrente non abbia preso seco la propria arma nell’impossibilità di proseguire la caccia. Orbene, le numerose circostanze surriferite sollevano pertanto non pochi dubbi sulla veridicità della sua versione.

                                         Il ricorrente ritiene dipoi: “irrilevante la notifica agli agenti della necessità dell’uso dell’elicottero in quanto il trasporto di camosci non è consentito dalla legge oltremodo non avevo nemmeno la possibilità di farlo” (cfr. ricorso pto 3).

                                         L’art. 54 cpv. 2 RALCC permette l’utilizzo dell’elicottero, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio caccia e pesca, per il trasporto di cervi e di cinghiali. Nel caso che qui ci occupa, come correttamente rilevato dal ricorrente (che, a non averne dubbio, conosce le disposizioni vigenti), egli ha ucciso un camoscio, per cui detto articolo non trova applicazione.

                                         Nondimeno, il fatto di non poter invocare l’art. 54 cpv. 2 RALCC non giustifica l’agire del ricorrente, il quale avrebbe, in caso di provato stato di necessità, potuto comunque segnalare all’autorità che si imponeva un trasporto con l’elicottero. In caso di forza maggiore, come indicato a pagina 2 delle osservazioni, gli agenti preposti avrebbero concesso l’uso richiesto con le condizioni previste in queste evenienze.

                                         Neppure sovviene all’insorgente l’asserita, e peraltro nemmeno motivata, impossibilità di contattare i guardacaccia, perché non si comprende come sia stato possibile chiamare l’elicottero e non anche l’autorità. Non può neppure essere disatteso che egli era accompagnato da altre due persone e che il contatto con gli agenti avrebbe potuto essere stabilito, se proprio non era fattibile altrimenti, tramite il pilota dell’elicottero.

                                         Tutto ciò considerato, le argomentazioni invocate dal ricorrente non sono liberatorie e l’infrazione risulta perciò consumata.

                                 6.     Non ne va diversamente per quanto attiene all’ulteriore addebito mossogli, ovvero il deposito incustodito della propria arma al cascinale.

                                         L’insorgente, come detto, sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 3 lett. c cifra 2 OArm – non è un’arma. Egli assevera che “un’arma incompleta ed inidonea all’uso non va considera[ta] un’arma a tutti gli effetti, perché di fatto, è un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo. Ritengo quindi di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza (cascina chiusa a chiave, priva della culatta, inidonea all’uso) meglio ancora che custodirla personalmente” (cfr. ricorso pto 4).

                                         L’autorità di prime cure, dal canto suo, rileva che sono armi anche le cosiddette armi da decorazione – integralmente funzionanti, ma modificate in modo da renderle inidonee al tiro – perché le stesse possono di regola essere rese atte a sparare senza importati modifiche.

                                         A mente dell’autorità, l’art. 47 RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm, concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o comunque irregolare.

                                 7.     In concreto, va detto che, per quanto qui interessa, la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle disposizioni della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm).

                                         Ne segue che la legislazione sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle disposizioni deroganti della legislazione venatoria.

                                         La LCP del 20 giugno 1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).

                                         In sintonia con siffatto quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC (il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC. Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali (indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa), finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia, rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi autorizzati.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco).

                                         Come si evince dalla sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi, dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia; art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili (tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali: il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non costituisce un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo: esso mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali, e può essere reso atto a sparare con la semplice aggiunta di un pezzo.

                                         Di più. Sulle modalità di detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi, prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne segue che in concreto la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria. Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a separare la culatta dal resto dell’arma quando non ne fa uso.

                                         Avuto riguardo ai principi suesposti, il ricorrente ha palesemente violato le disposizioni legali vigenti rendendosi così responsabile per l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure.

                                 8.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

                                 9.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 18 e 21 LCP; 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2, 67 RALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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