Incarto n. 30.2008.52 3324/809
Bellinzona 16 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 febbraio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 1° febbraio 2008 n. 3324/809 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 7 marzo 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. Con comunicazione 7 marzo 2008 la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 6 dicembre 2007 alle ore 17.28.
4. Il ricorrente contesta l’infrazione ascrittagli, dolendosi in sostanza del fatto che “non è corretto e giusto che un cliente di un negozio venga multato dal gerente poiché ha parcheggiato l’auto fuori dal negozio stesso per poter fare delle compere” (cfr. ricorso 14 febbraio 2008). In proposito, nella risposta 14 dicembre 2007 al rapporto di denuncia, egli specificava che:
“Il giorno __________, mia moglie, tornando da __________, ha posteggiato presso il negozio __________, in via __________ a __________, la mia auto (TI __________), per ritirare dei pantaloni che erano stati portati ad accorciare. Non appena posteggiato l’autovettura, si è accorta di aver bisogno di soldi. Si è perciò recata a casa nostra, in via __________ (quindi poco distante dal negozio), per ritirare dal sottoscritto la moneta necessaria all’acquisto/pagamento.”
5. La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 6 dicembre 2007 presentato dalla __________ SA, __________.
A norma dell’art. 707 cpv. 1 CO il consiglio di amministrazione della società anonima si compone di uno o più membri. Il consiglio di amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Il consiglio di amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori. Almeno un amministratore deve essere autorizzato a rappresentare la società. Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale (art. 718 e 718a CO).
In concreto, dal registro di commercio del Cantone Ticino risulta quale amministratore unico con firma individuale il signor __________, __________. Tuttavia il rapporto di denuncia e la successiva risposta alle osservazioni del ricorrente riportano due firme distinte, le quali, poste sotto il nome della società __________ SA non indicano né il cognome né il nome del firmatario.
Alla semplice firma di una persona non identificata non può essere riconosciuta la qualità di organo legittimato a rappresentare la società __________ SA ritenuto che - come spiegato sopra - questa facoltà è data solo ai membri del consiglio d’amministrazione (organi formali; cfr. Zäch, in Commentario bernese, Vorbemerkungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO) e menzionati a Registro di commercio. Ne consegue che, non avendo elementi per conoscere l’identità del firmatario, non è possibile stabilire se quest’ultimo ha qualità per rappresentare la società.
Per di più, anche l’art. 375ter cpv. 2 CPC dispone che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente. Gli atti di procedura scritti devono essere compiuti tramite il deposito di una richiesta o di un memoriale, datato e sottoscritto da chi si obbliga con l’atto (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 315, n. 1436).
A seguito di quanto precede, gli atti devono essere ritrasmessi all’autorità di prime cure affinché assegni un termine ragionevole al rappresentante della parte denunciante per sottoscrivere validamente la querela, con la comminatoria che trascorso infruttuoso detto termine l’atto sarà dichiarato irricevibile.
6. Si noti che nel caso in cui detto vizio fosse sanato, l’autorità non potrà in ogni caso prescindere dalla questione legata alla reale identità del contravventore.
Infatti, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal ricorrente risulta che egli, benché intestatario del veicolo, non ha commesso l’infrazione ascrittagli, in quanto alla guida dell’automobile il giorno 6 dicembre 2007 vi era sua moglie.
Tale circostanza, della quale non v’è motivo di dubitare, è chiaramente desumibile dalla predetta risposta al rapporto di denuncia (“il giorno __________ mia moglie, tornando da __________, ha posteggiato presso il negozio __________, in Via __________ a __________, la mia auto (…);” Non appena posteggiato l’autovettura, si è accorta di aver bisogno di soldi”; “Ritornando al __________ (ca. 5 minuti dopo) ha trovato sul parabrezza dell’auto il rapporto di denuncia”; “Giunta a casa con le lacrime agli occhi ha esposto la situazione” al ricorrente, il quale si è soltanto sincerato “personalmente dell’accaduto recandosi al negozio”) e del resto non è stata smentita dalla denunciante, la quale nello scritto 20 dicembre 2007 non è entrata nel merito della questione, limitandosi ad affermare che “abbiamo preso conoscenza delle osservazioni inviate dal signor RI 1 di __________ e visto che abbiamo constatato un’infrazione non siamo d’accordo con le stesse; pertanto riteniamo che la procedura debba avere il seguito abituale”.
Orbene, in applicazione dei principi del diritto penale, così come per costante dottrina e giurisprudenza, la sanzione prevista per la violazione di una norma legale può essere inflitta unicamente alla persona che ha commesso tale infrazione. Di conseguenza, posto che il vizio di forma della querela sia sanato, l’autorità dovrà riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti della signora __________.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati alla Sezione della circolazione affinché proceda nei suoi incombenti.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 718 CO; art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata in ordine.
1.1 Gli atti sono ritornati all’autorità di prima istanza affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: