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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2009 30.2008.43

23. Juli 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·944 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Abbattere un capo proibito nell'esercizio della caccia alta

Volltext

Incarto n. 30.2008.43 60 801

Bellinzona 23 luglio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 8 febbraio 2008 n. 60 801 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 20 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 8 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 75.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, condannandolo inoltre al risarcimento di un camoscio maschio per un importo di fr. 150.- per avere, il 3 settembre 2007, nell’esercizio della caccia alta abbattuto una capriola allattante, capo proibito.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 41, 42 lett. b, 44 e 45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21 LCP.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     Con osservazioni 20 febbraio 2008 la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 42 cpv. 1 lett. a cifra 3 vRALCC, durante la caccia alta, al cacciatore era permessa la cattura, per quanto riguarda il capriolo, di 1 maschio dal 1° al 2 settembre, oppure 1 femmina non allattante dal 1° al 14 settembre e 1 piccolo dell’anno dal 15 al 17 settembre. L’art. 43 vRALCC istituiva un divieto specifico di abbattimento, durante la caccia, delle femmine allattanti di camoscio e capriolo (lett. a).

                                         A norma dell’art. 42 LCC il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia (lett. a) e indi consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa da questo articolo (lett. b).

                                         Per l’art. 67 vRALCC, le infrazioni alle disposizioni del Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.

                                         Secondo l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

                                 3.     La Divisione dell'ambiente rimprovera al multato di aver abbattuto una capriola allattante, capo proibito giusta le predette disposizioni.

                                         Trattandosi del secondo caso di autodenuncia in due anni (2006, 2007) e non potendo il denunciato giusta l’art. 42 lett. b LCC beneficiare dell’impunità, è stata a giusto titolo avviata la procedura contravvenzionale.

                                 4.     Il ricorrente, nel gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “Con la presente vi faccio notare che il 3 settembre 207 non ho abbattuto un camoscio maschio ma una femmina di capriola”.

                                         La doglianza prende spunto dal fatto che nel dispositivo n. 1, relativamente al risarcimento (che non è tuttavia contestato né sul principio né tanto meno sull’importo), è stato a torto indicato quale capo proibito il “camoscio maschio”, ovvero quello denunciato spontaneamente dall’insorgente nel 2006 (cfr. rapporto di contravvenzione 15 novembre 2007).

                                 5.     In concreto non v’è dubbio che si tratti di una svista, poiché la decisione verte sull’abbattimento della capriola allattante, come si evince dal considerando iniziale, che richiama il rapporto di contravvenzione intimato il 16 novembre 2007, sul quale l’insorgente si è per altro debitamente espresso; inoltre anche l’importo del risarcimento – come detto, non contestato né sul principio né sull’ammontare – corrisponde a quanto stabilito dall’autorità competente per il risarcimento di una capriola (cfr. “informazioni per i cacciatori” accluse al regolamento venatorio). Come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, la predetta svista non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere facilmente ravvisata dall’insorgente e del resto lo è stata.

                                 6.     In principio il dispositivo di una sentenza – che da solo acquisisce forza di cosa giudicata, ad esclusione delle motivazioni di cui ai considerandi – può essere modificato unicamente dall’autorità di ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può procedervi d’ufficio o su richiesta solo in caso di errori di calcolo o di scrittura manifesti. La rettifica può intervenire anche in difetto di una base legale che lo preveda espressamente. L’imprecisione può essere corretta d’ufficio anche dall’autorità di ricorso (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 335, n. 1562).

                                         Ora, sebbene l’errore fosse manifesto e l’insorgente potesse quindi limitarsi a chiederne la rettifica da parte dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi in modo pretestuoso di fronte a questo giudice (a guisa di ripicca contro il provvedimento subito), si impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.

                                         Il ricorso deve pertanto essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.

per questi motivi,                visti gli art. 41, 42 lett. b, 44 e 45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21 LCP., 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e il dispositivo 1, secondo punto, della decisione impugnata è riformato nel senso che il signor RI 1 è condannato:

·                      (…)

·                      al risarcimento della capriola allattante per un importo di fr. 150.- (centocinquanta).

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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