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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.08.2010 30.2008.41

16. August 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,810 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Pneumatici non conformi

Volltext

Incarto n. 30.2008.41 3466/803

Bellinzona 16 agosto 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 febbraio 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 3466/803 del 1 febbraio 2008 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 10 marzo 2008 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 1 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.

                                         Fatti accertati il 3 novembre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo __________ con tutti e quattro i copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 700.-.

                                         La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 12 dicembre 2007 della Polizia della città di __________, nel quale l’agente di polizia ha tra l’altro specificato quanto segue: “in data 03.11.2007 alle ore 15.15 durante un posto di controllo in territorio di __________ su via __________ con il collega agt __________, fermavo un’autovettura __________ targata __________. Dopo i primi accertamenti notavo subito che tutti e quattro [gli] pneumatici erano privi di sufficienti rilievi anti scivolanti. Più precisamente la parte esterna dei quattro pneumatici era completamente liscia e la parte centrale e interna del copertone era talmente rovinata che si staccavano dei pezzi di gomma. Faccio rimarcare che durante la verifica dello stato de[gli] pneumatici il conducente, RI 1, è stato fatto scendere dal veicolo per prendere atto dello stato di questi ultimi e che gli è stato spiegato che un[o] pneumatico per essere in regola deve avere un profilo minimo di 1,6 mm su tutta la superficie del battistrada e non solo in alcuni punti. Dopo tale controllo intimavo di rientrare a bordo dell’autovettura come è prassi fare per la nostra sicurezza, ma nonostante le varie intimazioni si è solo limitato ad aspettare vicino alla portiera lato conducente. Il RI 1 nelle sue osservazioni fa rimarcare che la sua macchina è dotata di sensori che indicano il livello del consumo del battistrada. Faccio osservare che tali sensori non esistono, al massimo possono controllare la pressione de[gli] pneumatici, ma non l’usura”.

                                         L’agente specificava altresì che “dopo essermi annotato tutti i dati necessari per redigere la procedura ordinaria rilasciavo al RI 1 tutti i suoi documenti personali e prima di farlo ripartire gli spiegavo che avrebbe potuto utilizzare il veicolo solo per recarsi dal gommista più vicino per sostituire immediatamente tutti e quattro i pneumatici”.

                                 4.     Il ricorrente nel suo gravame, accanto a tutta una serie di quesiti, contesta - accennando pure ad una discrepanza, tra la risoluzione e l’intimazione di contravvenzione, del numero di pneumatici non conformi - che il profilo dei suoi copertoni non fosse conforme alle prescrizioni di legge e chiede che la multa sia annullata per insufficienza di prove, in difetto di una misurazione.

                                         L’argomentazione ricorsuale era già stata avanzata nelle osservazioni all’intimazione di contravvenzione, nelle quali l’insorgente afferma in particolare che “gli agenti si siano limitati ad un mero e superficiale controllo visivo da lontano de[gli] pneumatici dell’autovettura dello scrivente, senza verificare, anche solo toccando con mano, la reale situazione. L’analisi degli agenti è stata, come detto, unicamente visiva e gli stessi si sono limitati a controllare le spalle de[gli] pneumatici, omettendo di controllare il battistrada de[gli] pneumatici stessi. Infatti, ad una più attenta analisi, gli agenti si sarebbero facilmente accorti di come il battistrada non era in alcun modo consumato”.

                                         A conferma del fatto che i copertoni non erano difettosi, il ricorrente ha aggiunto pure che “i sensori della macchina, che indicano appunto il livello di consumo del battistrada, non erano in alcun modo in funzione. Se effettivamente il battistrada fosse risultato consumato i sensori dell’auto sarebbero entrati in funzione, rendendo pressoché impossibile la guida”.

                                         Il ricorrente ha altresì affermato che “gli agenti della polizia di __________ hanno fermato e fatto scendere lo scrivente in un’area privata e non su suolo pubblico. Tale circostanza risulta dal fatto che lo scrivente si era reso disponibile a lasciare l’autovettura nel luogo in cui era stato fermato, senza rimuoverla, e di sostituire tutti gli pneumatici prima di riprendere la marcia”.

                                 5.     Preliminarmente si osserva come le fotografie prodotte dall’insorgente non sono per nulla utili alla fattispecie in quanto sicuramente sono state scattate dopo i fatti e non è stato dimostrato che gli pneumatici fossero quelli che il ricorrente aveva montati sulla sua vettura il giorno del controllo (sulle fotografie sono presentati copertoni sporchi di terra, ma praticamente nuovi, il cui profilo non avrebbe di certo neppure indotto gli agenti a ulteriori verifiche).

                                 6.     Parimenti i quesiti posti dall’insorgente nel proprio gravame esulano dalle competenze della scrivente autorità, ritenuto come il controllo effettuato dagli agenti di polizia è stato regolare, visto oltretutto che non è per nulla dimostrato che sia avvenuto su suolo privato come asserisce il ricorrente; non va neppure dimenticato che RI 1 è stato fermato allorquando stava circolando su via __________ in territorio di __________.

                                 7.     In merito alla proclamata conformità degli pneumatici il ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni. Egli non ha per esempio prodotto una dichiarazione del gommista che ha proceduto alla sostituzione sullo spessore del profilo; anche se, a ben vedere, ciò non sarebbe stato per sé solo sufficiente per comprovare la bontà di quanto da lui sostenuto.

                                 8.     Ciò premesso, va rilevato che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa addotti dal multato.

                                         Ora, nella fattispecie, non vi sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato dalla polizia nel corso dei suoi accertamenti. Non vi è altresì riscontro che gli agenti - come invece sostiene il ricorrente nel proprio gravame - abbiano verificato lo stato degli pneumatici unicamente da lontano e per di più senza controllare i battistrada. Gli stessi erano manifestamente difettosi e perciò appare più che plausibile che lo stato liso dei copertoni giustificasse di prescindere dalla misurazione del loro profilo, ritenuto oltretutto che la parte centrale ed interna era talmente rovinata che si staccavano pezzi di gomma. Le circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         D’altronde, come evidenziato in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze legali. Le motivazioni addotte dall’insorgente non sono certamente sufficienti a insinuare in questo giudice il ragionevole dubbio che egli non abbia commesso l’infrazione ascrittagli.

                                         Anzi, il suo comportamento sul posto del fermo dimostra piuttosto che il fatto era stato riconosciuto dal momento che “si era reso disponibile a lasciare l’autovettura nel luogo in cui era stato fermato, senza rimuoverla, e di sostituire tutti [gli] pneumatici prima di riprendere la marcia.” (cfr. osservazioni al intimazione di contravvenzione, pag. 2).

                                 9.     Per quanto concerne infine la discrepanza tra il rimprovero mosso nell’intimazione di contravvenzione – dove si parla di “entrambi [gli] pneumatici” senza peraltro precisare se anteriori o posteriori – e quello indicato nella risoluzione impugnata, ossia “quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”, non si può che rilevare che si tratta di una manifesta svista dell’agente accertatore nello stilare l’intimazione di contravvenzione.

                                         L’errore non ha tuttavia causato alcun pregiudizio al ricorrente, il quale era ben cosciente che l’infrazione concerneva tutti e quattro i copertoni, come si può evincere dalle sue osservazioni non datate alla Polizia Città di __________ (precedenti alle contro-osservazioni 12 dicembre 2007 nelle quali l’agente parla dei quattro pneumatici), in cui egli stesso, dopo essersi espresso sullo stato dei battistrada degli pneumatici in generale, ha sostenuto che sul posto aveva comunicato alla polizia che, visto quanto gli veniva contestato, era disposto e intenzionato a sostituire tutti i copertoni prima di ripartire.

                                10.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipati, sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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