Incarto n. 30.2008.35 2173/805
Bellinzona 19 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 25 gennaio 2008 n. 2173/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, poiché “alla guida del veicolo TI __________ effettuava un cambiamento di corsia, per sorpassare, su un tratto di strada che serve alla preselezione” il 16 novembre 2007 a __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 3, 96 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;
che la CRTE 1, con osservazioni 26 febbraio 2008, propone di respingere il ricorso;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che in data 20 novembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha intimato al qui ricorrente un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 4 dicembre 2007, mediante il quale ha giustificato il suo agire, allegando pure una fotografia del luogo dell’infrazione (cfr. documentazione prodotta con il ricorso);
che, verosimilmente a causa di una svista, le predette osservazioni – del cui inoltro alla data indicata non vi è motivo di dubitare anche perché accompagnate dalla fotografia con impressa la medesima data – non sono state trasmesse alla CRTE 1;
che è palese che la mancata loro presa in considerazione prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, perché la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui formulate;
che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);
che in queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione annullata in ordine, con facoltà per l’autorità di riprendere ex novo il procedimento;
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: