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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2009 30.2008.301

4. Mai 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,307 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Appoggiare i piedi sul sedile del treno

Volltext

Incarto n. 30.2008.301 33777/808

Bellinzona 4 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 dicembre 2008 presentato da

 RI 1 rappr. da: RA 1 

contro

la decisione 12 dicembre 2008 n. 33777/808 emessa d CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 28 gennaio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti accertati il 6 agosto 2008 in territorio di __________:

                                         "Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del padre, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

                                         che la Sezione della circolazione, con comunicazione 28 gennaio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                     in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che con processo verbale del 19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino, Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della circolazione per inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;

                                         che la denuncia è avvenuta in applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;

                                         che la Sezione della circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato l’insorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dell’art. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31, che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il “Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona”;

                                         che in concreto va subito detto che l’insorgente all’epoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS 311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica precisamente alle persone minorenni nel senso dell’art. 3 cpv. 1 DPMin che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale (art. 1);

                                         che trattandosi della giurisdizione penale minorile, l’art. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM) riserva all’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato (e meglio all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);

                                         che non rientrando la fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la competenza dell’autorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12 dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);

                                         che, a ben vedere, si giungerebbe ad analoga conclusione quand’anche il multato fosse stato maggiorenne;

                                         che, in effetti, l’art. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dell’art. 5 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la sua validità giuridica;

                                         che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;

                                         che è ben vero che per l’art. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;

                                         che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);

                                         che, tuttavia, la delega legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;

                                         che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;

                                         che, infine, a titolo abbondanziale, si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo all’esame di merito;

                                         che l’insorgente si proclama estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre 2008 di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di tre persone;

                                         che in concreto non v’è motivo di dubitare dell’assunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che, come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza procedere all’accertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra l’altro fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio 2009 della Polizia ferroviaria Ticino);

                                         che in siffatte evenienze l’insorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dall’addebito mossogli;

                                         che in conclusione si giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata competenza ratione materiae della Sezione della circolazione, senza tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dell’incarto alla Magistratura dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è dichiarata nulla.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

   per sé e per il figlio Carlo,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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