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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2010 30.2008.299

29. April 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·671 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa

Volltext

Incarto n. 30.2008.299 34109/802

Bellinzona 29 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 dicembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 dicembre 2008 n. 34109/802 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 12 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                         che la CRTE 1, con decisione 12 dicembre 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2008 in territorio di __________:

                                         “Alla guida del  veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 17 dicembre 2008 in cui chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (studente e per un periodo a beneficio di prestazioni di sostegno sociale);

                                         che la CRTE 1, con comunicazione 12 gennaio 2009, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

e considerato                   in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

                                         che l’insorgente non contesta l’infrazione ascrittagli, ma sostiene che l’ammontare della multa peserebbe in modo eccessivo sulla sua già precaria situazione finanziaria;

                                         che la multa di fr. 430.appare di per sé giustificata dall’importanza dell’eccesso di velocità commesso per di più all’interno dell’abitato;

                                         che tuttavia la precaria situazione economica evocata dall’insorgente e accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre l’importo della multa;

                                         che tutto ben considerato, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la multa per l’infrazione commessa;

                                         che il multato potrà, se del caso, chiedere al competente ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

                                         che il ricorso deve quindi essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 30.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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