Incarto n. 30.2008.290 29402/803
Bellinzona 16 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 dicembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 31 ottobre 2008 n. 29402/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 31 ottobre 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 28 luglio 2009 a__________;
che la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice sostenendo di avere già pagato la multa alla polizia di __________ con il relativo cedolino di versamento;
che il 22 dicembre 2008 l’insorgente, dopo avere ricevuto l’ordinanza con la quale veniva assegnato alla CRTE 1 il termine per le osservazioni, ha inviato uno scritto nel quale ha precisato di avere ricevuto nel corso dell’estate due multe e di averle pagate entrambe con ordine postale elettronico inserendo per errore il medesimo numero di riferimento;
che con rapporto informativo 22 dicembre 2008 la Polizia di __________ ha confermato il fatto, ossia il pagamento delle due multe, eseguite dalla Postfinance l’una il 4 agosto 2008 e l’altra il 2 settembre 2008, utilizzando il medesimo riferimento, ciò che ha comportato nel sistema informatico la soprascrittura del secondo versamento;
che non risultando la seconda multa pagata è stata poi avviata la procedura ordinaria sfociata nella risoluzione impugnata;
che nel frattempo la Polizia di __________ ha restituito all’insorgente l’importo del secondo pagamento mediante assegno postale;
che la ricorrente, oltre ad aver pagato la multa pur con l’errore di cui sopra, si è sempre dichiarata disposta a saldare il dovuto;
che nelle suddescritte circostanze si giustifica accogliere il ricorso nel senso di condannare l’insorgente a pagare la somma iniziale senza spese, come se lo avesse fatto senza problemi in procedura disciplinare;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.- senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: