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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2010 30.2008.287

19. August 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·960 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Perdere la padronanza di guida a causa dello scoppio di uno pneumatico

Volltext

Incarto n. 30.2008.287 25316/802

Bellinzona 19 agosto 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 dicembre 2008 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1,

contro

la decisione 19 settembre 2008 n. 25316/802 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 23 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 19 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura (NL) __________, circolando sull’autostrada, perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica laterale destra. Saliva sulla stessa e poi ritornava sul campo stradale sbandando dapprima a sinistra e poi verso destra dove usciva di strada”.

                                         Fatti accertati il 22 giugno 2008 in territorio di__________

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 cpv. 1 e 2 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravato davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 23 gennaio 2009 si è astenuta dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, evitando di compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC).

                                         Per l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. inoltre art. 4 cpv. 1 ONC).

                                         L’art. 7 ONC (che concretizza l’art. 34 cpv. 1 e 4 LCSstr) specifica che il conducente deve circolare a destra (cpv. 1 prima frase), tenendo tuttavia una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve (cpv. 2).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere, sull’autostrada, perso la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica laterale destra e di essere salito sulla stessa, per poi ritornare sul campo stradale, sbandando dapprima a sinistra e poi verso destra dove usciva di strada.

                                 4.     Il ricorrente contesta ogni e qualsivoglia addebito, ascrivendo la perdita di padronanza del veicolo allo scoppio dello pneumatico posteriore destro, sin dalla prima comparsa scritta (avvenuta tramite mail del 19 agosto 2008 alla Sezione della circolazione). Egli sostiene infatti che esperti della SAAB – concessionaria presso la quale, appena un anno prima, ha verosimilmente acquistato la vettura, che era pure stata sottoposta a un controllo prima di recarsi in Italia per le ferie, dalle quali stava rientrando – hanno identificato nello scoppio dello pneumatico posteriore il comportamento del veicolo; in proposito, egli ha inoltre dato la sua disponibilità a produrre una conferma scritta in tal senso alla prima richiesta.

                                 5.     In concreto, la giustificazione addotta dall’insorgente appare del tutto credibile.

                                         Nel verbale d'interrogatorio 22 giugno 2008 egli ha affermato che si trovava a circolare sulla corsia di destra con il tempomat inserito a 120 km/h in un tratto rettilineo con condizioni meteorologiche perfette, quando                                                             “ad un certo punto, inspiegabilmente, non sono più riuscito a controllare il mio veicolo. Sono salito sull’invito del guidovia ed alcuni metri dopo sono riuscito a scendervi, atterrando sulla corsia di destra. Ho poi attraversato la carreggiata e senza andare ad urtare contro lo spartitraffico, la vettura s’è girata verso destra in testa-coda finendo nel terrapieno a lato del campo stradale con la parte posteriore”.

                                         Ora, tenuto conto delle circostanze descritte dal ricorrente l’improvvisa perdita di padronanza del veicolo è compatibile con lo scoppio dello pneumatico posteriore destro, che non risultava peraltro usurato. A sostegno di tale assunto vi è il fatto che le coperture posteriori erano danneggiate.

                                         D’altra parte dal fascicolo processuale non emerge il benché minimo indizio a carico del ricorrente e suscettibile di spiegare altrimenti l’accaduto.

                                         Nulla induce in definitiva a dubitare di quanto addotto dal ricorrente; tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale. Egli deve quindi essere prosciolto dagli addebiti mossigli.

                                 6.     In conclusione, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

                                         Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 cpv. 1 e 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

(per sé e per il ricorrente)  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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