Incarto n. 30.2008.278 198 807
Bellinzona 22 ottobre 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 novembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 7 novembre 2008 n. 198 807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 7 novembre 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, “per avere, in qualità di cacciatore, percorso con un veicolo a motore (TI __________) la strada vietata ai cacciatori __________ – __________”.
Fatti accertati il 9 settembre 2008 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20, 41, 44 LCC; art. 50, 67 RALCC; art. 18, 21 LCP.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 10 dicembre 2008 del ricorrente, successivo alle osservazioni 3 dicembre 2008 dell’autorità di prime cure, in quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica.
2. L’art. 20 LCC rimanda alle norme stabilite dal Consiglio di Stato per l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
A norma dell’art. 50 RALCC, l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle strade elencate alle lett. a e b, fatta eccezione a quanto previsto all’art. 54 RALCC. Per quanto qui interessa, la strada percorsa __________, in territorio di __________, non rientra nelle eccezioni previste dalla legge, per cui è soggetta al divieto di transito per i cacciatori.
Giusta l’art. 41 (prima frase) LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-.
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al ricorrente di avere, in qualità di cacciatore, percorso con un veicolo a motore (TI __________) la strada vietata ai cacciatori __________ (con riferimento al rapporto di contravvenzione 23 settembre 2008).
L’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia della caccia, il quale nel rapporto di segnalazione 9 settembre 2008, ha precisato quanto segue:
“Martedì 9 settembre 2008 in valle di__________ ho notato i cacciatori __________ e __________ (parimenti sanzionato con una multa del medesimo ammontare, senza però che questi abbia impugnato il provvedimento emesso nei suoi confronti, ndr) in zona Monte__________ salire a bordo di un furgone targato TI __________ e percorrere la strada forestale che porta all’alpe__________. Dopo ca. 5 km si sono dovuti fermare a causa di alcuni sassi che ostruivano la strada. Li ho così raggiunti e dal controllo risultava che a bordo del furgone avevano i sacchi da montagna, le patenti e due fucili da caccia. Ho così reso attenti i due cacciatori dell’infrazione commessa e compilato i verbali di segnalazione-sequestro che i signori__________ e __________ si sono rifiutati di firmare.
I due cacciatori hanno affermato che stavano solamente ripulendo la strada forestale dai sassi e che sarebbero ritornati a piedi per recarsi sull’alpe __________ (loro abituale zona di caccia) ad esercitare la caccia (…)”.
4. Il ricorrente nega sin dall’inizio di aver commesso l’infrazione ascrittagli.
Egli contesta, in sostanza, di aver percorso la strada in questione in qualità di cacciatore, rilevando che quando, unitamente al suo compagno di caccia __________, è stato raggiunto dal guardacaccia, non stava in alcun modo esercitando la caccia. Sulle ragioni del viaggio egli si è limitato in un primo tempo ad asserire che “ci stavamo recando verso l’alpe __________ per recuperare le nostre biciclette” (osservazioni 6 ottobre 2008 al rapporto di contravvenzione). Preso atto che nella decisione si evidenziava una sua contraddizione, nella misura in cui detta asserzione non trovava riscontro con quanto dichiarato al guardacaccia al momento del fermo, ovvero che lo scopo del viaggio in furgone era quello di ripulire la strada dai massi caduti, nel gravame egli ha precisato quanto segue:
“Era nostro intento trasportare fino all’alpe__________ i viveri per i giorni successivi e recuperare le biciclette, depositate il 31 agosto in località “__________” (come avviene da anni). A tale scopo un contadino della zona ci aveva prestato il proprio veicolo, un furgone (più comodo per trasportare le biciclette) in cambio avremmo dovuto liberare la strada da un grosso masso che era caduto nei giorni precedenti a causa delle forti precipitazioni, che lui da solo non era riuscito a spostare. In effetti, quando il Gcp (guardiacaccia, ndr) ci ha raggiunti stavamo appunto spostando il masso”.
Per quanto attiene al trasporto dell’arma, egli assume di non aver potuto agire diversamente, oltre che per motivi di praticità, per evitare di incorrere in un’eventuale sanzione per aver lasciato incustodita l’arma in violazione dell’art. 47 RALCC (con riferimento a un precedente del 2004).
5. In concreto, è pacifico che l’insorgente al momento del fermo aveva con sé patente, arma e munizioni, con l’intenzione di effettuare il giorno stesso una battuta di caccia in compagnia dell’amico__________; egli era da considerare a tutti gli effetti un “cacciatore”, essendo in possesso di tutto l’occorrente per esercitare la caccia, tanto che se per avventura fosse stata avvistata una bestia avrebbe potuto immediatamente cacciarla. Donde, la violazione dell’art. 50 RLACC, ritenuto che l’eccezione prevista dall’art. 54 RALCC per il recupero di determinata selvaggina non entra in considerazione.
Quali fatti giustificativi, egli adduce, come detto, il recupero delle biciclette depositate alla vigilia dell’apertura della caccia in località “__________con il furgone gentilmente prestatogli dal signor __________ in cambio dello sgombero di un grosso masso caduto sulla strada, operazione che richiedeva la presenza di una seconda persona, in casu il compagno __________. Il tutto portando seco le armi per non lasciarle altrimenti incustodite e non dover far rientro ai rispettivi domicili a prenderle.
Sennonché egli non ha minimamente reso verosimile la veridicità di tali circostanze, producendo ad esempio una dichiarazione del detentore del furgone o del compagno __________ il quale, tra l’altro, non ha impugnato il provvedimento adottato nei suoi confronti per i medesimi fatti e soprattutto nulla ha detto in merito all’incarico di spostare il citato masso nelle sue osservazioni 6 ottobre 2008 all’intimazione di contravvenzione.
Le circostanze invocate, che non configurano in alcun modo un caso di necessità, appaiono peraltro dubbiose.
Anzitutto, a prescindere dalle ulteriori giustificazioni addotte, sfuggono completamente i motivi per cui i cacciatori, alla vigilia dell’apertura della caccia, anziché depositare le biciclette a __________, ossia l’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore, le abbiano portate oltre per lasciarle a diversi chilometri da questo punto, creando la necessità di doverle recuperare e riportare a __________ per poi risalire in bicicletta sino al punto in cui si trovavano in precedenza; del resto, nemmeno spiegano per quali motivi ciò non sarebbe stato possibile. Inoltre, se già fossero stati presenti massi sulla carreggiata, avrebbero senz’altro potuto sgombrarli in quell’occasione.
Ad ogni buon conto, come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, esistevano senz’altro modalità “corrette” per eseguire le azioni surriferite, senza dover giocoforza trasportare l’equipaggiamento di caccia completo (si notino per esempio le possibilità offerte dall’art. 47 cpv. 2 in fine RALCC).
Per tale ragione, quand’anche le giustificazioni addotte corrispondessero a verità, le stesse non sarebbero liberatorie.
L’insorgente che, da informazioni assunte da questo giudice, gode di una discreta esperienza in ambito venatorio (dal 1999), non può poi seriamente pretendere di aver nutrito dubbi sulle esigenze in materia di custodia dell’arma, essendo egli oltretutto già stato multato in passato per una loro violazione. Giovi in ogni caso rilevare che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa) e che le infrazioni alla legislazione venatoria sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 41 prima frase LCC).
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa (quand’anche si volesse ammettere un’eventuale negligenza), rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 20, 41, 44 LCC; art. 50, 67 RALCC; art. 18, 21 LCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).