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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2010 30.2008.264

10. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,805 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Presenza di merce scaduta e non riportante la data di scadenza nei magazzini e nella cella surgelati; applicabilità dell'art. 6 DPA

Volltext

Incarto n. 30.2008.264 271/2008/075

Bellinzona 10 febbraio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2008 presentato da

RI 1, __________ SA,

contro

la decisione 21 ottobre 2008 n. 271/2008/075 emessa dal CRTE 1

viste                                  le osservazioni 25 novembre 2008 presentate dal CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Il CRTE 1 con decisione 21 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1, direttore della __________ SA di __________, una multa di fr. 5'000.-, oltre a spese di intervento per fr. 667.- e spese di cancelleria per fr. 45.-, per i seguenti fatti accertati in occasione di un’ispezione effettuata il 9 aprile 2008 presso la predetta ditta:

                                         "Dall’ispezione è risultata una forte presenza di merce scaduta nei magazzini e nella cella surgelati (merci generali, merci fresche e merci congelate). Inoltre si è constatata la presenza di merce non riportante la data di scadenza e di merce senza caratterizzazione”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8 cpv. 2, 10, 26 ODerr; 2, 11, 12 OCDerr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     Il propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il CRTE 1 ha multato l’insorgente, in qualità di direttore e responsabile per la sicurezza dei prodotti, a seguito delle infrazioni alle legislazione federale sulle derrate alimentari accertate durante l’ispezione del 9 aprile 2008.

                                 3.     Il ricorrente non contesta né gli accertamenti eseguiti dall’autorità né l’ammontare della multa, ma di fatto mette in dubbio la sua punibilità.

                                         Pretende da un lato che la multa sia inflitta alla __________ SA, quale soggetto giuridico (“La contravvenzione va indirizzata ad __________ SA non al sig. __________. Non siamo una ditta individuale. È prassi che le sanzioni amministrative non ricadano sui singoli, ma all’azienda”; cfr. ricorso 22 ottobre 2008, pag. 2). Dall’altro lato, in un complemento ricorsuale 3 novembre 2008, egli produce una dichiarazione datata 31 ottobre 2008 attestante le responsabilità interne della società, e meglio che l’ “organizzazione ha delegato direttamente al sig. __________ di __________ SA la responsabilità ultima del reparto logistica (magazzini)”, postulando in definitiva che la multa sia inflitta a quest’ultimo.

                                 4.     Per le infrazioni commesse nell’azienda nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, l’art. 49 LDerr stabilisce che gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

                                         A norma dell’art. 6 cpv. 1 DPA se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

                                         Il capoverso 2 del medesimo articolo sancisce che – pure – il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace – “solidalmente” – alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

                                         Il capoverso 3 soggiunge che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

                                         A titolo di ordinamento speciale, l’art. 7 cpv. 1 DPA prevede che se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

                                 5.     In concreto, è appena il caso di ricordare che, diversamente da quanto asserito dall’’insorgente, l’infrazione per la quale è stato perseguito, così come la sanzione inflittagli, rivestono carattere penale (cfr. art. 47 e seg. LDerr e relative comminatorie penali). Ciò posto, va detto che quanto alla punibilità, una società anonima, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (“universitas delinquere non potest”). Una persona giuridica è punibile solo qualora una legge federale (p. es. l’art. 102 CP o l’art. 7 DPA, sopraccitato) o ancora il diritto cantonale lo preveda espressamente.

                                         Come detto, nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari è dato un rinvio all’art. 7 DPA. Tale disposto trova tuttavia applicazione unicamente alla duplice condizione che la multa applicabile non superi l’importo di fr. 5'000.- e la determinazione delle persone fisiche punibili secondo l’art. 6 DPA richieda provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena.

                                         Occorre pertanto stabilire se, come ritenuto dall’autorità di prime cure, all’insorgente può essere ascritta una responsabilità penale primaria in applicazione dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA, ciò che escluderebbe l’applicazione dell’art. 7 DPA e quindi la possibilità di sanzionare la società.

                                 6.     Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente ricopriva il ruolo di direttore della __________ SA (cfr. estratto del Registro di commercio di cui al doc. N; cfr. inoltre ricorso 22 ottobre 2008). Come tale ha personalmente sottoscritto “per l’azienda controllata” i vari rapporti di ispezione, proclamandosi di fatto “responsabile” (doc. A, C, E e F, in fondo). Egli ha inoltre dato conferma al __________ dell’avvenuta eliminazione di prodotti alimentari diversi in ossequio ai provvedimenti imposti al termine dell’ispezione 9 aprile 2008 (cfr. comunicazione 14 maggio 2008, doc. H).

                                         Alla luce di tali considerazioni, egli può senza dubbio essere qualificato di “responsabile” nel senso dell’art. 3 cpv. 1 ODerr, il quale sancisce l’obbligo per ogni azienda alimentare di designare una persona che, oltre alla direzione dell’impresa, assuma la responsabilità ultima per la sicurezza dei prodotti.

                                         Nulla muta a tale conclusione il fatto che in un’occasione fosse presente anche l’allora presidente (e proprietario) della società, __________, né tanto meno che secondo la “ripartizione interna delle responsabilità” prodotta il 3 novembre 2008 il signor __________ è stato designato responsabile della logistica (ripartizione desumibile anche dagli inventari della merce da eliminare di data 15 aprile 2008 acclusi al rapporto di ispezione 16 aprile 2008; doc. H). In effetti – non senza tacere del fatto che tale ripartizione potrebbe essere frutto degli accertamenti esperiti (caso contrario non si vede per quale motivo il signor __________ non sia mai stato coinvolto nelle varie ispezioni) – non può essere disatteso che all’epoca dei fatti questi non faceva parte della direzione della società; ha assunto la carica di direttore solo successivamente, a far tempo dal 24 dicembre 2008 (cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino).

                                         Ciò posto, non v’è dubbio che in qualità di responsabile nel senso dell’art. 3 ODerr l’insorgente era garante della sicurezza dei prodotti dell’azienda alimentare e quindi del rispetto delle relative normative da parte dei subordinati. Dall’obbligo giuridico che gli incombe e dalla qualità di organo formale discende la sua perseguibilità nel senso dei combinati art. 6 cpv. 2 e 3 DPA. Si noti che per dottrina e giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza dell’infrazione (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, punto 10 pag. 16). Ciò comporta che una persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività della persona giuridica in questione.

                                 7.     Nel merito, al ricorrente può senz’altro essere riconosciuta una violazione – seppur per negligenza – dei suoi doveri di istruzione e vigilanza nei confronti dei subalterni, prova ne sia che solo successivamente all’intervento dell’autorità “sono state introdotte direttive che vietano la modifica o cancellazione della data di scadenza, nonché direttive per la gestione dello stock e la verifica. La formazione del personale è prevista per il 18/04/08” (cfr. rapporto d’ispezione 16 aprile 2008 di cui al doc. F, punto 5).

                                         Egli stesso, del resto, nel gravame 22 ottobre 2008 ha ammesso che:

                                         “La nostra organizzazione è regolata da un organigramma. Il sottoscritto, quale direttore, risponde direttamente alla Proprietà (sig. __________). Gli errori, per il caso specifico, sono stati individuati e abbiamo sensibilizzato maggiormente tutti i responsabili sull’importanza di una gestione ottimale dei nostri prodotti.

                                         Gli sbagli commessi da alcune persone all’interno della nostra organizzazione nel gestire parte dei magazzini sono stati oggetto di un riesame interno, proprio di un miglioramento continuo.

                                         Sono state attivate e verbalizzate tempestivamente tutte le misure correttive.

                                         Sono state attivate e verbalizzate le misure preventive, con la formazione specifica delle persone coinvolte”.

                                 8.     In conclusione, è a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha multato il ricorrente in virtù dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA (che quali norme di competenza riguardanti aspetti formali non necessitano di essere menzionate nella decisione), ciò che esclude la possibilità di sanzionare la __________ SA. Certo non è da escludere l’eventualità che vi siano altre responsabilità penali primarie nel senso dell’art. 6 cpv. 1 DPA, ciò che tuttavia esula dal potere d’esame di questo giudice.

                                 9.     Quo all’ammontare della multa – di per sé non contestato – lo stesso risulta confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Questo importo – pari a un quarto del massimo previsto per infrazioni commesse per negligenza – appare del resto idoneo a dissuadere da eventuali ulteriori infrazioni.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8 cpv. 2. 10, 26 ODerr; 2, 11, 12 OCDerr; 6 e 7 DPA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).