Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.06.2010 30.2008.260

1. Juni 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,512 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Posteggiare su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno m 1.5

Volltext

Incarto n. 30.2008.260 29032/803

Bellinzona 1 giugno 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 ottobre 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 24 ottobre 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 2 dicembre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                 A.     , con decisione 24 ottobre 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.-- ed alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.

                                         Fatti accertati il 6 giugno 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

                                 B.     La citata pronuncia dipartimentale, che ne ha postulato di fronte allo scrivente giudice l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 2 dicembre 2008, ha per contro esatto la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.

considerato                      in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

                                         In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni.

                                         Al cpv. 1bis del medesimo articolo viene precisato che, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Per il parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.-- (infrazione n. 228.1).

                                 3.     Prima di addentrarsi nel merito delle argomentazioni avanzate dal ricorrente e dall’autorità di prime cure, occorre chiarire il concetto di marciapiede.

                                         Nella legislazione svizzera, il marciapiede non viene definito in modo chiaro. La giurisprudenza lo qualifica negativamente, sostenendo che la presenza di veicoli, container o il fatto che la superficie non è mai utilizzata dai pedoni, non pregiudica la connotazione di “marciapiede”. Tale nozione va stabilita tenendo conto delle circostanze locali e del fatto che la mancanza di differenze di costruzione o di rivestimento tra le superfici aperte al pubblico non vuol dire che non si tratti di marciapiede (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.2.1 ad art. 43 LCStr).

                                         Secondo la giurisprudenza, i marciapiedi fanno parte della via pubblica e soggiacciono pertanto alle norme sulla circolazione stradale (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.3 ad art. 43 LCStr; DTF 101 Ia 565 consid. 3).

                                 4.     Come detto, la Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha multato il ricorrente per aver posteggiato il suo veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

                                         L’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia comunale di __________ il 6 giugno 2008 alle ore 19:45 a __________, in __________, sul marciapiede sito di fronte ad un esercizio pubblico.

                                 5.     Il ricorrente nel suo gravame contesta in sostanza l’opportunità della multa.

                                         In proposito egli sottolinea che l’agente non gli ha apposto nessun avviso di contravvenzione sul parabrezza, gesto che, unitamente ad un eventuale avvertimento degli avventori dell’esercizio pubblico, gli avrebbe permesso di accorgersi dell’infrazione e di spostare la macchina. Pertanto, a suo parere, dato che lo scopo delle contravvenzioni sarebbe la prevenzione e non la punizione né tantomeno l’incasso, se le autorità locali volessero seriamente impedire il posteggio sul marciapiede in questione, dovrebbero porre dei paletti o degli ostacoli che non permettano ad alcun veicolo di posteggiare o di fermarsi.

                                         Quanto alla materialità dell’infrazione, egli ammette di aver posteggiato sul marciapiede in questione, seppur in buona fede (pensando che visto che c’era una festa, che i negozi erano chiusi e che era sera inoltrata, venisse fatta un’eccezione). Egli sottolinea inoltre - seppur a titolo aneddotico - che il marciapiede non misura 1.5 metri per tutta la sua lunghezza. In effetti, nel suo scritto del 26 novembre 2008 (in cui esprime ulteriori considerazioni di merito, invero formalmente irrite siccome fuori dei termini ricorsuali), egli precisa, che lo stesso misura 1.16 metri nel punto più largo. Nella medesima lettera egli si duole pure dell’assenza di cartelli vietanti il posteggio o la fermata di un veicolo lungo tutta la via.

                                 6.     In concreto, va subito detto che nel diritto penale vige il principio della legalità, che trova applicazione nell’insieme del diritto penale federale (in virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 1 CPS. Questo principio si traduce con gli adagi “nullum crimen sine lege” e “nulla poena sine lege”, che enunciano sia l’esigenza della legalità dell’infrazione sia della legalità della pena. Di conseguenza chi infrange una legge viene punito (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circolation routière, Berna 2007, n. 8 e seg. ad art. 102 LCStr).

                                         Le considerazioni espresse sull’opportunità della multa e sulla problematica legata alla carenza di posteggi nelle vicinanze dell’esercizio pubblico, sono pertanto prive di rilevanza per il presente giudizio, poiché esulano dal potere di cognizione di questo giudice, il quale è tenuto ad applicare le norme di legge in ossequio al menzionato principio della legalità, verificando l’eventuale realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione che viene ascritta al ricorrente.

                                         Ciò posto, si rileva che conformemente all’art. 41 cpv. 1 ONC, sul marciapiede è permesso solo il parcheggio di biciclette o motorini, sempre a condizione che venga lasciato uno spazio libero di 1.5 metri. A contrario, il parcheggio di altri veicoli non è consentito, senza che vi sia necessità di un’ulteriore segnaletica che lo vieti espressamente.

                                         La sosta di automezzi e motoveicoli è possibile soltanto in due casi eccezionali (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.1.2 ad art. 41 ONC), che non entrano qui in considerazione: se un cartello o un segnale autorizza espressamente la possibilità di parcheggio (sebbene questa circostanza in Svizzera non si realizzi praticamente mai) oppure per caricare e scaricare merci o lasciar scendere o salire persone, fermo restando che tali operazioni devono essere compiute con una certa rapidità; in questo caso, il conducente è comunque sia tenuto a lasciare libero uno spazio di 1.50 metri per i pedoni (operazioni che l’insorgente non pretende di aver compiuto).

                                         La “censura” relativa alla larghezza del marciapiede è destinata all’insuccesso. In effetti, scopo della norma è quello di garantire uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, ai quali sono assimilate persone che spingono carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o invalidi con carrozzine a motore, ragion per cui è stato codificato uno spazio libero minimo di 1.5 metri.

                                         Orbene, laddove il marciapiede, come nel caso di specie, non ha una simile larghezza non può che valere, a maggior ragione, il divieto di parcheggiare. Di conseguenza, è irrilevante che il marciapiede sia largo meno di 1.5 metri.

                                         Giovi infine rilevare che non è necessario apporre l’avviso di contravvenzione dietro il parabrezza, bastando la successiva intimazione scritta con l’assegnazione del termine di riflessione per pagare la multa in via disciplinare.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 7.     A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.--, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 228.1), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di 100.-- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2008.260 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.06.2010 30.2008.260 — Swissrulings