Incarto n. 30.2008.241 24854/806
Bellinzona 11 agosto 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Cornelia Gianinazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 settembre 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 12 settembre 2008 n. 24854/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.
Fatti accertati il 19 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 375bis CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio di veicoli, presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 giugno 2008 dalle ore 19.00 (con riferimento al rapporto di denuncia 20 giugno 2008).
4. La ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver fatto uso del fondo in questione:
“La sera del 19 giugno 2008, alle ore 19.30, mi sono recata in visita ad una famiglia nei dintorni dell’Ufficio Stranieri di __________. Non avendo trovato un parcheggio libero per visitatori, ho parcheggiato la mia auto in un parcheggio vuoto dell’Ufficio Stranieri, che naturalmente era [a] quell’ora chiuso. Mi sono trattenuta per circa un paio d’ore in quel parcheggio. Al mio ritorno ho trovato una nota scritta a mano sul parabrezza della mia auto nella quale era scritto che ero stata multata per aver parcheggiato in quel posto”.
Ella si giustifica nondimeno asserendo che:
“Non ho visto nessun cartello che indicava violazione, eccetto la dicitura di parcheggio riservato all’Ufficio Stranieri, ed essendo tale Ufficio chiuso, ho lasciato tranquillamente la mia auto lì. Sono in possesso di foto fatte di giorno e di sera che comprovano quanto ho scritto. La parte condominiale era transennata. Io ho parcheggiato nel lato Ufficio Stranieri […]. Ho un testimone oculare dell’accaduto, il sig. __________”.
L’insorgente sostiene infine che “se il portinaio voleva della scuse sarei pure stata pronta con educazione a darle, anche se la violazione di parcheggio non era debitamente segnalata. Invece mi ritrovo con uno scritto a mano che minacciosamente mi dice che sono multata. Non intendo assolutamente accettare un tale abuso di potere […]”.
5. Come già anticipato, lo scopo dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto di inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito del proprio fondo a scopo di parcheggio. Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano quindi tutte le situazioni in cui una persona priva di un qualsivoglia diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il proprio veicolo.
6. Nella fattispecie, la posa del segnale “parcheggio” recante l’apposito avviso (che richiama il tenore dell’art. 375bis CPC, vale a dire l’avvertimento per l’utente che vi posteggia senza diritto di incorrere in una multa) è stata autorizzata dalla Giudicatura di pace del circolo di __________ con decisione del 28 ottobre 1991 (in virtù dell’art. 104 cpv. 5 OSStr che permette la posa di segnali da parte di privati). Come asserito dal denunciante vi sono ben due segnali, circostanza di cui non v’è motivo di dubitare. Ora, il fatto che l’insorgente non abbia notato alcuno dei cartelli non è di per sé liberatorio, ma attesta semmai una sua negligenza, punibile in base all’art. 375ter cpv. 1 CPC. Certo è che per le sue dimensioni un segnale simile può difficilmente passare inosservato, a maggior ragione se si considera che in loco ve ne sono due e che, per quanto noto a questo giudice, il parcheggio in questione dispone di un numero limitato di stalli. Del resto, ella non tenta neppure di dimostrare che gli stessi non fossero visibili, limitandosi – invero solo nelle osservazioni al rapporto di denuncia – a congetturare che fossero stati abilmente camuffati (a che pro?).
Che l’area privata in esame sia eventualmente suddivisa in due parti, l’una a disposizione degli utenti dell’Ufficio regionale degli stranieri, dove avrebbe stazionato la sua vettura, l’altra degli inquilini del medesimo stabile in cui è ubicato l’ufficio, non è di alcun ausilio alla tesi dell’insorgente, giacché il divieto generale di parcheggiare espresso dai segnali affissi in loco conformemente all’art. 375bis CPC si estende all’intero sedime; le prove offerte dalla ricorrente tendono dunque a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini del giudizio.
L’insorgente non poteva inoltre ragionevolmente ritenere che al di fuori degli orari di apertura dell’ufficio il parcheggio fosse agibile a chicchessia, salvo commettere un’imperdonabile leggerezza. In realtà, in difetto di esplicite indicazioni in tal senso, formalizzate attraverso una tavola complementare, il divieto per i non aventi diritto vale senza eccezioni spazio-temporali.
Si noti dipoi che sia dal rapporto di denuncia sia dal successivo promemoria allestito dal denunciante, risulta che l’insorgente sarebbe stata “richiamata al momento” con l’intento di informarla che si trattava di un’area privata, richiamo che ella avrebbe tuttavia volutamente ignorato, evitando di rispondere; il fatto che ella abbia pure evitato di esprimersi su tale circostanza, lascia invero dubitare della sua proclamata buona fede, comunque sia non liberatoria.
Infine, si rileva che la denuncia di una simile fattispecie all’autorità competente non deve essere preceduta da nessun avvertimento e che eventuali scuse non sono suscettibili di sanare l’abuso commesso, ma possono al massimo indurre il proprietario a prescindere eccezionalmente dal presentare la querela o a ritirarla qualora l’avesse già fatto.
7. In conclusione, la ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata (che, va detto per inciso, compete esclusivamente alla CRTE 1 e non già al portinaio e proprietario dello stabile chiamato ad accertare eventuali infrazioni).
La multa inflitta è, peraltro, proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).