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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2010 30.2008.240

10. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,347 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sosta su un'area pubblica di un veicolo sprovvisto di targhe

Volltext

Incarto n. 30.2008.240 24274/801

Bellinzona 10 febbraio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 settembre 2008 n. 24274/801 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha lasciato in sosta su area pubblica un veicolo marca __________ sprovvisto di targhe”.

                                         Fatti accertati il 3 luglio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, fatta eccezione per lo scritto 9 ottobre 2008 del ricorrente, che risulta formalmente irrito. In effetti, la LPContr non prevede facoltà di replica e duplica; si noti dipoi che la richiesta di osservazioni, con contestuale trasmissione dell’incarto, di cui all’ “ordinanza di assegnazione termine” 2 ottobre 2008 di questa Pretura si rivolgeva all’autorità di prime cure e non all’insorgente.

                                 2.     A norma dell’art. 20 cpv. 1 ONC – che concreta il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCStr, al quale rinvia – i veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.

                                         Chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC, con riferimento all’art. 103 cpv. 1 LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le prescrizioni d’esecuzione alla LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lasciato in sosta su area pubblica, e meglio lungo il __________, una motoleggera marca __________ priva delle targhe di circolazione (con riferimento al rapporto di contravvenzione 11 luglio 2008).

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia __________, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 12 agosto 2008 ha precisato che:

                                         “In data e ora di cui sopra (03.07.2008 ore 14:00, ndr), durante un normale pattugliamento della zona di lavoro, oltre a constatare che un motoveicolo era parcheggiato sulla pubblica via senza essere immatricolato, previo accertamenti del caso intimavo regolare contravvenzione PO (procedura ordinaria, ndr) al summenzionato).

                                         A complemento faccio rilevare che circa un mese prima avevo contattato la consorte del proprietario del mezzo meccanico, signora __________, e avevo intimato di spostare il mezzo (…)”.

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, con le seguenti argomentazioni:

                                         “Chiediamo la cancellazione della multa perché inoltrata ad un destinatario diverso.

                                         Inoltre siamo sorpresi della decisione, per 2 motivi.

                                         Il sentiero __________ non è una strada ma bensì un viottolo, dove non esiste circolazione.

                                         La moto era stata portata a mano, sotto una tettoia privata e posizionata in modo tale da non creare problemi.

                                         Inoltre la multa che è stata intimata al signor __________ se confermata dovrà essere stornata perché il motoveicolo era intestato alla nostra ditta.

                                         Chiediamo perciò una cancellazione del caso o una corretta intimazione” (cfr. ricorso 29 settembre 2008).

                                 5.     In concreto, va subito detto che la multa è stata a giusto titolo intimata all’insorgente e non alla società __________ Sagl (che per di più, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa e non può, in sostanza, aver lasciato il motoveicolo sul __________, dopo avergli tolto le targhe). In effetti, prendendo a più riprese posizione in prima persona sull’addebito mossogli per fornire giustificazioni, non da ultimo con lo scritto formalmente irrito del 9 ottobre 2008, egli ha così confermato di essere autore della presunta infrazione, commessa per di più davanti a casa sua.

                                         Nel merito, non v’è motivo di dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, frutto di una constatazione di agevole momento avvenuta nell’ambito di un normale pattugliamento della zona. Questi si è in effetti limitato a costatare la presenza del motoveicolo sulla pubblica via, procedendo in seguito agli “accertamenti del caso”, giacché sprovvisto di targhe. Del resto, l’agente, a differenza del multato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

                                         Diversamente l’insorgente appare poco credibile, in particolare laddove afferma di aver lasciato il veicolo sotto una tettoia privata. È infatti sintomatico che nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione egli non abbia minimamente contestato l’accertamento dei fatti, limitandosi a comunicare di avere nel frattempo spostato il veicolo e a fornire giustificazioni (non liberatorie) sulla sua immobilizzazione (“Di fatto questa nuova ordinanza come ben sapete ha colto di sorpresa un po’ tutti, ma dovendo scegliere tra lasciarla (la motoleggera, ndr) al parcheggio di via __________ e sotto la mia abitazione pur essendo stato avvertito dal solerte poliziotto di quartiere __________ ho preferito il sentiero”), confermando per di più di essere stato in precedenza ammonito dall’agente. Ingiunzione che l’insorgente conferma di aver ricevuto anche nello scritto 9 ottobre 2008 e che esclude l’ipotesi di un’eventuale tolleranza da parte della polizia.

                                         Aggiungasi, infine, che le caratteristiche morfologiche del __________ (contraddistinto, per quanto noto a questo giudice, da un divieto generale di circolazione), nulla mutano al fatto che si tratti di una “strada pubblica” nel senso dell’art. 1 cpv. 2 LCStr.

                                         Tale nozione, di larga interpretazione, presuppone che la superficie sia “aperta alla circolazione”, ossia a disposizione di un una cerchia indeterminata di persone, quand’anche l’uso della stessa sia limitato dalla sua natura o dalla modalità o dallo scopo per i quali è utilizzata. Poco importa che la strada abbia uno scopo particolare, per esempio che conduca a una chiesa o a una scuola; importa pure poco che sia riservata a una determinata categoria di utenti, ad esempio ciclisti, automobilisti o pedoni; è sufficiente che uno spazio sia messo a disposizione di un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, nri 2.2. e 2.3. ad art. 1 LCStr).

                                         In concreto, non v’è dubbio che il sentiero __________ – tra l’altro di proprietà comunale – configura una “strada pubblica” aperta alla circolazione, sebbene utilizzabile unicamente da pedoni che si recano alle proprie abitazioni oppure al vicino lido.

                                         In definitiva, il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata. Del resto, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli elementi che attestino l’esistenza di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente nel senso dell’art. 20 cpv. 1 in fine ONC.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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