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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.05.2010 30.2008.215

20. Mai 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,300 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Circolare a velocità inadeguata e pericolosa; inoltre, appportare al veicolo modifiche senza sottoporlo a esame successivo

Volltext

Incarto n. 30.2008.215 23154/807

Bellinzona 20 maggio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 5 settembre 2008 n. 23154/807 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida dell[a] vettura TI __________ circolava sul tratto __________ a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure ripetutamente, di esporre l’indicatore di direzione. Inoltre al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di scarico, cinture di sicurezza e sedili) senza sottoporlo a nuovo esame”.

                                         Fatti accertati il 25 maggio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1, 28 cpv. 1 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 26 settembre 2008 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (disposizione concretata dall’art. 4 cpv. 1 ONC).

                                         Inoltre per l’art. 39 cpv. 1 prima frase LCStr qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano (disposizione concretata dall’art. 28 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

                                         In particolare, l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

                                         Per l’art. 219 cpv. 2 OETV (applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (lett. f).

                                         In concreto, al ricorrente, contrariamente alla sua opinione (cfr. ricorso in fine), va senz’altro riconosciuta la qualità di detentore, nella misura in cui ammette senza riserve di aver disposto del veicolo personalmente, liberamente e con ogni verosimiglianza a sue spese, ciò che difficilmente può aver fatto la società anonima intestataria dello stesso.

                                         In effetti, la definizione di detentore risponde a una mera nozione di fatto, che non coincide necessariamente con il concetto giuridico di proprietario del veicolo o di titolare della licenza di circolazione (cfr. Y. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 4).

                                         L’argomentazione addotta, invero pretestuosa, risulta pertanto infondata.

                                 3.     La CRTE 1, come detto, rimprovera al multato di aver circolato alla guida della vettura TI __________ sul tratto __________ a velocità inadeguata e pericolosa, omettendo pure ripetutamente di esporre l’indicatore di direzione. L’autorità gli contesta inoltre che al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di scarico, cinture di sicurezza e sedili), senza sottoporlo a nuovo esame.

                                         La decisione impugnata si basa sul rapporto di contravvenzione 28 maggio 2008 della Polizia cantonale.

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, contesta gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di esporre ripetutamente l’indicatore di direzione.

                                         Sulla velocità egli afferma sin dalla prima comparsa scritta di aver circolato nel rispetto delle norme di circolazione e nella completa sicurezza stradale, adeguando la sua velocità in base alle condizioni della strada. Soggiunge che al momento del fermo non gli è mai stato intimato verbalmente che circolava a velocità sostenuta (ma unicamente di aver omesso di inserire l’indicatore di direzione; cfr. osservazioni 11 giugno 2008). Quanto alle modifiche apportate al veicolo egli sostiene che l’unica imputazione eventualmente a suo carico potrebbe riguardare l’eliminazione dei sedili posteriori, avvenuta tuttavia allo scopo di ripararli.

                                 5.     Per quanto attiene alla velocità inadeguata, i fatti sono stati constatati da una pattuglia della Polizia cantonale.

                                         È ben vero che le constatazioni operate da un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa dedotti dal multato.

                                         In concreto, come detto, l’insorgente contesta nel modo più assoluto l’addebito. Egli sostiene che il giorno dei fatti pioveva molto forte ed il veicolo da lui condotto era equipaggiato con gomme “semi slick” omologate stradali aventi quindi un limite di acquaplaning molto inferiore rispetto a gomme stradali classiche, per cui non poteva aver circolato a grande velocità (cfr. osservazioni 11 giugno 2008).

                                         A sostegno della sua tesi, egli ha prodotto una tabella rilasciata dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera attestante lo stato delle precipitazioni nelle circostanze di tempo e di luogo della presunta infrazione.

                                         Uno degli agenti accertatori, confermando il rapporto di contravvenzione, ha dal canto suo illustrato lo svolgimento dei fatti come segue:

                                         “Si precisa che il giorno del fermo il tempo era coperto e il fondo stradale bagnato, per contro al momento del fermo non pioveva. Ne è prova il fatto che il controllo tecnico è avvenuto all’esterno del garage del Reparto del Traffico.

                                         (…) Da parte nostra si precisa che il giorno __________ alle ore __________ in territorio di __________ si notava la vettura __________ targata TI __________ abbordare a grande velocità l’area con senso rotatorio obbligato provvisoria e proseguire sempre a velocità sostenuta in direzione di __________.

                                         Da parte sottoscritto, unitamente al collega gend __________, si stava effettuando un normale servizio di pattuglia con uscita dall’A2 __________. Vista la vettura nonché la forte velocità la si seguiva inserendo i segnali prioritari. Una volta fermata la vettura alla richiesta dei documenti necessari, in questo frangente veniva da noi intimata la velocità eccessiva (…)” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 13 luglio 2008).

                                         Orbene, dalle affermazioni che precedono si evince che la pattuglia godeva di una buona prospettiva sulla strada principale percorsa dal ricorrente, ragion per cui gli agenti hanno senz’altro proceduto a una constatazione di agevole momento. Essi hanno descritto in modo chiaro la dinamica e non possono aver inventato tutto di sana pianta, tanto più che non conoscevano l’insorgente (solo in seguito all’avvio della procedura è di fatti emerso che egli aveva dei precedenti specifici, risalenti agli anni precedenti).

                                         D’altra parte l’immediato inseguimento del veicolo con i segnali prioritari accesi non può ragionevolmente spiegarsi con l’avvistamento di un “modello sospetto”; in ogni caso, balza subito agli occhi che, per stesso dire dell’insorgente, la pattuglia lo ha raggiunto solamente quando si trovava all’altezza del negozio __________ di __________ (ovvero alla distanza minima di un chilometro dal punto in cui è transitato davanti pattuglia), ciò che rafforza l’accertamento degli agenti. Giovi inoltre rilevare che questi ultimi sono agenti della polizia cantonale e dunque persone abituate a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada. Considerato inoltre che l’inadeguatezza della velocità era evidente, è da escludere che essi si siano sbagliati.

                                         Va inoltre osservato che, a differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

                                         Aggiungasi che la tabella prodotta dall’insorgente smentisce in modo chiaro l’affermazione secondo cui al momento dell’accertamento dell’infrazione “pioveva molto forte”, attestando invece la presenza di deboli precipitazioni (0.2 mm per metro quadro), ciò che avvalora semmai la circostanza descritta nel rapporto di contro-osservazioni per cui il fondo stradale era bagnato.

                                         A nulla giova infine al ricorrente lamentarsi che l’infrazione non gli è stata intimata verbalmente al momento del fermo. Egli sostiene che a quel momento gli è stata rimproverata unicamente l’omissione di inserire l’indicatore, affermazione tuttavia in contrasto con le risultanze istruttorie, ove appena si consideri che la predetta omissione è stata constatata dopo il fermo, e meglio durante la trasferta da __________ a __________ (cfr. rapporto di contravvenzione), ragion per cui al momento del fermo non poteva già essergli intimata un’infrazione non ancora accertata. Al di là del fatto che un’infrazione non deve essere intimata verbalmente, bastando la successiva intimazione scritta, l’affermazione risulta comunque sia poco plausibile.

                                         Apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice ritiene che la versione resa dagli agenti accertatori sia maggiormente credibile rispetto a quella addotta dal ricorrente; anche in assenza di una misurazione tecnica, nulla impedisce di rimproverare a quest’ultimo di aver circolato a una velocità inadeguata a pericolosa, data la particolare configurazione della strada (contraddistinta da un’ampia area con percorso rotatorio obbligato provvisoria, in prossimità di uno svincolo autostradale) e del fondo stradale bagnato.

                                 6.     Per quanto attiene alle modifiche apportate al veicolo, l’insorgente sostiene in primo luogo che le parti contestate erano state regolarmente collaudate e confrontate con il rapporto fotografico redatto dalla polizia al momento del fermo, salvo poi specificare che trattandosi di parti omologate per il veicolo in questione la notifica doveva avvenire entro 14 giorni dalla modifica, termine non ancora scaduto al momento del controllo. A suo dire, l’unico addebito eventualmente imputabile potrebbe vertere sull’eliminazione dei sedili posteriori; in proposito, nelle osservazioni 11 giugno 2008, alle quali rinvia nel gravame, egli sottolineava nondimeno che la rimozione degli stessi era dettata dalla necessità di eseguire una riparazione al tessuto. In merito al rumore eccessivo, nelle predette osservazioni egli invocava una possibile rottura o sfiato, precisando in seguito che è stata eseguita la sostituzione di una parte dello scarico siccome difettosa (cfr. osservazioni 29 luglio 2008, nelle quali lamenta pure il fatto che la misurazione non terrebbe conto della tolleranza).

                                 7.     Orbene, al di là del fatto che il termine di 14 giorni invocato dal ricorrente si riferisce alle circostanze che esigono la sostituzione della licenza di condurre (cfr. art. 26 cpv. 1 OAC), per cui occorrerebbe ancora valutare se tale norma possa essere applicata per analogia anche a modifiche che comportano un’iscrizione sulla licenza di circolazione del veicolo, egli non ha comunque sia saputo provare o quanto meno rendere verosimile che le modifiche sono state apportate meno di 14 giorni prima del fermo (il giorno prima, come asserito nelle osservazioni 11 giugno 2008 invero limitatamente ai cerchioni in lega), producendo ad esempio una fattura o un bollettino attestante i lavori (che del resto neppure pretende di aver eseguito personalmente).

                                         Allo stesso modo, egli non ha minimamente reso verosimile l’esecuzione delle asserite riparazioni dei sedili posteriori e dello scarico difettoso, limitandosi a sostenere, di fronte all’autorità di prima istanza e solamente in relazione allo scarico, l’esistenza di una fattura.

                                         L’unico addebito dal quale l’insorgente va semmai prosciolto riguarda il tubo di scarico, giacché la polizia non si è confrontata con l’affermazione addotta nelle osservazioni 18 giugno 2008, secondo cui durante il fermo egli avrebbe mostrato la dichiarazione di idoneità del costruttore, ciò che renderebbe superfluo il collaudo successivo.

                                         Per quanto attiene infine il rumore eccessivo, si osserva che le circostanze addotte non sono liberatorie, ritenuto che anche applicando il prescritto margine di tolleranza (4 db), l’eccesso sarebbe comunque sia penalmente rilevante (92 db, a fronte degli 83 db previsti dalla scheda tecnica del veicolo).

                                         In definitiva, gli addebiti mossigli risultano pressoché integralmente fondati, ciò che giustifica di confermare l’ammontare della multa, la quale risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è confermata senza l’addebito inerente al tubo di scarico.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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