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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.09.2009 30.2008.208

25. September 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·934 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Obbligo di notifica

Volltext

Incarto n. 30.2008.208 08 258/06

Bellinzona 25 settembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 5 settembre 2008 n. 08 258/906 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 6 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                         che la CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1, una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha lavorato in qualità di muratore, dal 31.03.2008 al 27.05.2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;

                                         che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato                   in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, in applicazione dell’art. 115 cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui ricorrente per aver lavorato in qualità di muratore, dal 31 marzo al 27 maggio 2008, a favore della ditta Mandioni Sagl, Prugiasco, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività;

                                         che il ricorrente contesta l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:

                                             “(…) non ritengo tanto giusto la vostra decisione di multarmi, come ho confermato durante l’interrogatorio alla pol. Cantonale di __________ ero convinto che il mio permesso era valido fino al 06 Maggio 2008 dopo di che avrei fatto immediatamente la richiesta del rinnovo.

                                             Vi confermo che lavoro presso la ditta __________ sagl da 4 anni in qualità di stagionale, nel paese che abito mi conoscono quasi tutti e mi trovo bene non vedo che motivo abbia di lavorare senza un permesso, dato che ogni mese pago tutti gli oneri dovuti”;

                                         che con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (come il Portogallo), beneficiano di un diritto generale al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa (cfr. DTF 134 IV 57);

                                         che per le persone che beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);

                                         che in concreto, da informazioni assunte presso l’autorità di prime cure, risulta in effetti che a fine ottobre / inizio novembre 2007 l’insorgente ha annunciato la sua partenza per l’estero, con il conseguente decadimento del permesso “L” di cui era a beneficio;

                                         che al suo rientro in Svizzera, il 31 marzo 2008, egli era pertanto tenuto a notificarsi, ciò che ha fatto unicamente il 27 maggio 2008; donde la violazione dell’obbligo di notifica per negligenza;

                                         che non giova al ricorrente prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non liberatoria;

                                         che sebbene meno grave rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente, tale omissione rimane sanzionabile con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr);

                                         che quo alla commisurazione della pena, tenuto conto, da un lato, della durata dell’attività lucrativa non notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato di una negligenza e che, come detto, egli aveva un diritto al rilascio del permesso, dovendo solo far fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di ridurre la multa inflittagli a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di primo grado;

                                         che l’esito del gravame induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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