Incarto n. 30.2008.192 21609/808
Bellinzona 25 agosto 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da
contro
la decisione 22 agosto 2008 n. 21609/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 22 agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a __________ e per essa a RI 1 una multa di fr. 40.oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio” il 4 aprile 2008 a __________;
che il ricorrente non contesta l’infrazione, ma chiede di poter pagare la multa scevra di tasse e spese, sostenendo di non aver avuto la possibilità di prendere posizione o di versare l’importo di fr. 40.-, in difetto di segnalazioni da parte di collaboratori e non avendo neppure trovato un avviso di contravvenzione sul parabrezza dell’auto nel mese di aprile;
che l’autorità di prima istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
che in effetti nulla induce a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto;
per questi motivi visti gli 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1, è inflitta una multa di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: