Incarto n. 30.2008.179 18680/802
Bellinzona 7 aprile 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 4 luglio 2008 n. 18680/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione 4 luglio 2008 la CRTE 1 ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 14 maggio 2008 a __________, “con l’autofurgone TI __________ sovraccarico” e inoltre “avente la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-;
che con ricorso 28 luglio 2008 RI 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone in sostanza l’annullamento;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”, il quale inoltre “aveva la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;
che dal rapporto di contravvenzione 15 maggio 2008, cui la decisione impugnata fa riferimento, si evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale, dedotta la tolleranza, di 4054 kg in luogo dei 3500 kg consentiti, per un’eccedenza netta di 554 kg, pari al 15.82% del peso massimo ammesso sulla licenza;
che l'insorgente non nega di per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia, ma nel gravame si giustifica asserendo che: “era il mio primo giorno che guidavo un furgone e mi stavo recando con il titolare di esso a pesarlo. Infatti non potevamo sapere che il furgone era sovraccarico. Purtroppo non è possibile sapere il peso esatto del furgone senza recarsi a pesarlo!”;
che le giustificazioni addotte non sono liberatorie, ove appena si consideri l’importanza del peso in eccesso, tale da attirare l’attenzione della pattuglia e indurla al fermo del veicolo (“il citato veniva fermato in zona ‘__________’ di __________ direzione Valle di__________ alla guida dell’autofurgone […] per il fatto che era vistosamente sovraccarico”; cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° settembre 2008, pag. 1);
che, anche a fronte della sua asserita inesperienza, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze – che l’autoveicolo leggero da lui condotto non era conforme alle prescrizioni, non foss’altro dallo schiacciamento inusuale degli pneumatici; in altri termini, egli avrebbe dovuto mettere in atto tutte le precauzioni alle quali era tenuto secondo le sue condizioni personali di autista (questo anche nell’ipotesi, invero non avanzata, in cui avesse ottenuto rassicurazioni da parte del titolare della ditta), per evitare di incorrere in un’infrazione alle norme della circolazione suscettibile di per sé di compromettere l’idoneità del veicolo;
che mettendosi alla guida dell’autofurgone senza eseguire nessun tipo di controllo egli ha quindi dato prova di negligenza, la quale è punibile in virtù dell’art. 100 cifra 1 LCStr;
che non può poi essere disatteso che la circostanza per cui si stava recando a pesare il veicolo – in luogo peraltro mai precisato –, oltre a non essere liberatoria, non appare per nulla credibile, ove appena si consideri che nella direzione in cui si stava dirigendo (Valle di __________) esiste una sola pesa a __________, mentre nella zona di __________, dalla quale deve giocoforza essere transitato, o nella vicina zona di Iragna, ve ne sono diverse (cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° settembre 2008 della polizia cantonale, sul quale egli è rimasto silente, nonostante il termine assegnatogli da questo giudice);
che per quanto attiene alla non conformità alle prescrizioni della sponda idraulica, egli nel gravame ha asserito che la stessa “è funzionante e non presenta danni, infatti è solamente disinnescata”;
che, chiamata a pronunciarsi sulle considerazioni del multato, l’autorità d’indagine, confermando il proprio rapporto di contravvenzione (dal quale si evince che la sponda è sempre libera), ha specificato che:
“per quel che concerne la sicurezza della sponda idraulica posteriore (piattaforma elevatrice) danneggiata e non funzionante precisiamo che la stessa era completamente sprovvista della maniglia di azionamento. Chiaramente la sicurezza risultava sempre disattivata con il pericolo di un’improvvisa apertura della sponda stessa con conseguente messa in pericolo [de]gli altri utenti della strada. Chiaramente non è detto che questo succeda, ma se è stata predisposta una sicurezza è giusto che la stessa sia funzionante ed usata” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° settembre 2008, pag. 2);
che in concreto, alla luce delle chiare precisazioni di cui sopra – con le quali l’insorgente, una volta di più, non si è confrontato – questo giudice non ha motivo di dubitare della bontà dell’accertamento degli agenti (che trova in parte conferma nelle affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale in sede di gravame ha ammesso che la sponda è disinnescata) e perviene con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che egli è effettivamente incorso nell’infrazione ascrittagli;
che in definitiva il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata;
che la multa risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).