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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.02.2010 30.2008.175

8. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·828 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Circolare con un veicolo articolato omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo

Volltext

Incarto n. 30.2008.175 18256/804

Bellinzona 8 febbraio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio 2008 presentato da

RI 1 (D), difeso da:

contro

la decisione 4 luglio 2008 n. 18256/804 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 28 agosto 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 4 luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo articolato (I) __________ omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione della cauzione.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr, il Consiglio federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.

                                         L’art. 3 cpv. 4 ONC prevede che il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo prescritto e utilizzarlo correttamente; in particolare, se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi (lett. a).

                                         Chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC; cfr. art. 103 cpv. 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver circolato con il veicolo articolato (I) __________ omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo.

                                 4.     Il ricorrente, precisa di non aver manipolato l’odocronografo, ma bensì di aver erroneamente posto l’apposita leva su “altri lavori” (sigla martelletto). A suo dire “l’operazione non ha avuto alcuno scopo fraudolento, prova ne è l’esiguo tempo di funzionamento dell’apparecchio stesso (sulla posizione errata della leva): a questo proposito vedasi grafico di registrazione (pochi minuti, meno di 5). […] È pertanto pacifico considerare il tempo in cui l’odocronografo ha funzionato erroneamente con la leva nella posizione sbagliata, ininfluente per la guida, non potendo essere considerata pausa (ossia ai 15 minuti, come detto sopra).” (cfr. ricorso del 18 luglio 2008).

                                 5.     In concreto, l’insorgente ha ammesso a più riprese che l’odocronografo ha funzionato erroneamente, seppur senza conseguenze concrete sul periodo di riposo, giacché l’apposita leva era posta erroneamente su “altri lavori”.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 4 ONC un uso scorretto dell’apparecchio è sufficiente per essere punibile. Ne segue che la fattispecie è per ciò solo adempiuta.

                                         Non è per contro necessaria – né del resto gli viene rimproverata – l’intenzione di eludere le disposizioni sulla verifica, come osservato, a giusto titolo, dall’autorità inquirente nel rapporto di contro-osservazioni del __________, punti 4 e 5 (sui quali l’insorgente è rimasto peraltro silente). In questo senso va interpretato il termine “manipolare” (far funzionare) contemplato nella decisione impugnata, che non sottintende necessariamente un uso fraudolento dello strumento di controllo.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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