Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.01.2010 30.2008.169

28. Januar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,081 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Violazione dell'obbligo di notifica

Volltext

Incarto n. 30.2008.169 08 199/902

Bellinzona 28 gennaio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 luglio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 27 giugno 2008 n. 08 199/902 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 8 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 830.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha lavorato in qualità di fabbro, dal 03.09.2007 al 15.11.2007, a favore della ditta__________, di __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di “rivedere la situazione” alla luce della sua buona fede;

                                         che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato                   in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò; è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS);

                                         che le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS);

                                         che tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP). Il Codice penale definisce la negligenza come il comportamento di colui che non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Nell’ambito della LDDS (ora Legge federale sugli stranieri, LStr) agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere alla necessaria notifica;

                                         che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il qui ricorrente per aver lavorato in qualità di fabbro, dal 3 settembre al 15 novembre 2007, a favore della ditta __________, di __________, __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività;

                                         che il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica, come detto, appellandosi alla sua buona fede (cfr. ricorso 11 luglio 2008);

                                         che con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa (cfr. DTF 134 IV 57);

                                         che per le persone che beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC e art. 2 e 3 LDDS [ora art. 10-13 LStr]), ragione per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del permesso (cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; art. 19 cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS, che corrisponde ora all’art. 8 cpv. 2 RLaLPS);

                                         che in concreto è pacifico che l’insorgente ha omesso di notificarsi alla competente autorità degli stranieri in vista del rilascio del permesso, donde la violazione dell’obbligo di notifica, seppur per negligenza;

                                         che non giova al ricorrente prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non liberatoria;

                                         che neppure vanno a sua discolpa le asserite rassicurazioni ottenute dal datore di lavoro, giacché non trattasi dell’autorità competente per il rilascio di simili informazioni, alla quale occorreva semmai rivolgersi;

                                         che sebbene meno grave rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente, tale omissione rimane sanzionabile con una multa;

                                         che quo alla commisurazione della pena, tenuto conto, da un lato, della durata relativamente breve dell’attività lucrativa non notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato di una negligenza e che, come detto, egli aveva un diritto al rilascio del permesso, dovendo solo far fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di ridurre la multa inflittagli a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di primo grado;

                                         che l’esito del gravame induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                         §     L’importo di fr. 150.-, versato a titolo di maggior anticipo, sarà restituito all’insorgente, alla crescita in giudicato della presente sentenza, previa indicazione di un conto bancario sul quale effettuare il versamento.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2008.169 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.01.2010 30.2008.169 — Swissrulings