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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.11.2009 30.2008.158

5. November 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·899 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Circolare alla guida di una vettura con telefono privo di dispositivo "mani libere"

Volltext

Incarto n. 30.2008.158 16695/802

Bellinzona 5 novembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° luglio 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 20 giugno 2008 n. 16695/802 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 9 luglio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 20 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr. 10.‑, per il seguente motivo:

                                         “Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

                                         Fatti accertati il __________ in zona __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale Fabrizio RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha così descritto l’infrazione e le modalità di accertamento:

                                         “(…) transitava davanti a me la vettura Renault, TI __________, il cui conducente uomo, stava facendo uso del telefono senza il dispositivo mani libere.

                                         Il conducente non è stato fermato in quanto per la procedura non necessita il fermo del veicolo.

                                         Per quanto sopra confermo la contravvenzione così come estesa in origine” (cfr. rapporto di controsservazioni 10 marzo 2008).

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, ha a più riprese contestato i fatti rimproveratigli, asserendo che “l’avere il telefono in mano non determina l’uso. Sono oltrettutto munito di dispositivo viva voce che uso normalmente” (cfr. suo scritto 20 febbraio 2008 alla Polizia comunale).

                                         Inoltre egli dichiara che “ripetute volte vi ho risposto che l’infrazione constatata dal vostro agente è ingiustificata. Ora, nel vostro rapporto di osservazioni del 10 marzo c.a. constato che mi si riconosce l’infrazione dell’uso del telefono durante la guida, mentre il vostro agente era dietro la mia vettura quando transitavo in zona __________. Dichiarazione mai espressa fino ad ora e che mi sa di arrampicata sui vetri. (…) Siete certi di aver visto «oltrepassando» con la vista i sedili posteriori ed anteriori (essendo una vettura a sette posti) l’atteggiamento del guidatore?”

                                 5.     Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario.

                                         In concreto l’agente denunciante nel proprio rapporto di controsservazioni del 10 marzo 2008 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che l’infrazione è stata commessa da un conducente uomo alla guida di un’automobile che gli è passata davanti mentre egli si trovava all’altezza del numero civico 48 di via __________.

                                         Ben ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente, considerate le contestazioni portate dal denunciato, invero non tutte comprensibili, come ad esempio le considerazioni espresse sul fatto che l’agente si sarebbe trovato dietro di lui con conseguenti notevoli difficoltà di poter notare quello che il conducente nascosto dai sedili stava facendo (l’agente infatti non ha mai sostenuto di avere circolato dietro il ricorrente).

                                         In applicazione del principio in dubio pro reo che caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1; 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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