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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2009 30.2008.140

10. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,141 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Immettersi sulla strada principale e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra

Volltext

Incarto n. 30.2008.140 15515/807

Bellinzona 10 dicembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 12 giugno 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a difeso da: DI 1, ,

contro

la decisione 6 giugno 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 24 giugno 2008 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 26 marzo 2008 in territorio di __________:

                                         “alla guida della vettura __________, proveniente da una laterale s’immetteva sulla strada principale e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 12 giugno 2008, con cui chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 24 giugno 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini di polizia;

                                         che, secondo l’art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato d’essersi immesso sulla strada principale provenendo da una strada laterale senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente da sinistra;

                                         che la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 30 aprile 2008);

                                         “Il protagonista __________ circolava in sella al proprio motoveicolo in territorio di __________ - __________ su Via __________, proveniente da __________ e diretto verso __________. Giunto all’intersezione con Via __________ (la quale si trova sulla sinistra per chi proviene da __________) si vedeva ostruire la strada dall’automobile guidata dal protagonista RI 1 il quale si stava immettendo su Via __________ proveniente da Via __________. La collisione avveniva fra lo spigolo anteriore dell’auto e la parte anteriore del motoveicolo”;

                                         che il ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione addebitatagli dall’Autorità di prime cure. In effetti, a suo avviso, egli sarebbe stato al beneficio della precedenza da destra, in quanto l’incidente è avvenuto all’interno di un abitato, lo sbocco dal quale proveniva era privo di qualsiasi segnaletica ed il motociclista proveniva dalla sua sinistra (cfr. ricorso, pag. 2);

                                         che l’insorgente sostiene altresì che, anche prescindendo dalla questione della precedenza, egli avrebbe agito con la massima prudenza, dapprima avanzando lentamente per acquisire una maggiore visuale, in quanto sulla sua sinistra la stessa è limitata a pochi metri a causa di una siepe ed inoltre in quel punto Via __________ descrive una curva verso destra per chi proveniente da Nord, ed in seguito effettuando l’immissione quando non erano visibili altri veicoli. Quando è stato urtato dal motociclista egli sarebbe già stato parzialmente posizionato in direzione di __________ (cfr. ricorso pag. 3);

                                         che infine egli afferma che se il motociclista avesse circolato, come prescritto, ad una velocità che gli avesse consentito di fermarsi entro lo spazio visivo, quest’ultimo avrebbe potuto evitare l’incidente (cfr. ricorso pag. 4);

                                         che il ricorrente, peraltro domiciliato a __________ e dunque poco distante dal luogo dell’incidente, dimentica artatamente nel proprio gravame che Via __________ è notoriamente una strada cantonale, classificata come strada principale (cfr. rapporto di constatazione del 30 aprile 2008, pag. 1);

                                         che, per contro, nel proprio verbale di interrogatorio di fronte agli agenti di Polizia egli aveva affermato “Giunto all’intersezione con Via __________ e Via __________, mi sono fermato per poi procedere su quest’ultima Via in direzione di __________. Ho atteso all’incrocio per un minuto in quanto su Via __________ continuavano ad arrivare altri veicoli. Nel momento che non giungeva più nessuno ho iniziato la manovra per immettermi sulla principale.” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 26 marzo 2006 (recte: 2008);

                                         che tali affermazioni indicano chiaramente che il ricorrente era consapevole che si stava immettendo su una strada principale provenendo da una secondaria e che dunque, in virtù dell’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr, la precedenza spettava ai veicoli sopraggiungenti da sinistra, indipendentemente dal fatto che l’incidente sia avvenuto all’interno di un abitato e che l’intersezione fosse priva di segnaletica;

                                         che è pertanto assodato che l’insorgente non godesse della precedenza;

                                         che parimenti le modalità della manovra eseguita dal ricorrente portano a concludere senza possibilità di dubbio alcuno che egli abbia ostacolato in maniera improvvisa ed imprevedibile la marcia del conducente prioritario, il quale è stato costretto a frenare repentinamente ed a sterzare a sinistra nel vano tentativo di evitare la collisione;

                                         che, a titolo abbondanziale, al ricorrente non giova prevalersi di eventuali - e non comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 116 IV 296 consid. 2a);

                                         che, visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che l’interessato abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).